Articolo 10 Entrata in vigore 1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui ciascuna Parte informera' l'altra, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive procedure nazionali prescritte per l'entrata in vigore del presente Accordo. 2. Il presente Accordo sostituira', al momento della sua entrata in vigore, l'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, sottoscritto a Roma il 6 ottobre 1992 ed entrato in vigore il 21 luglio 1997 a durata indeterminata.