(Accordo-art. 10)
                             Articolo 10 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di  ricezione
dell'ultima delle  due  notifiche  scritte  con  cui  ciascuna  Parte
informera'    l'altra,    attraverso    i     canali     diplomatici,
dell'espletamento delle rispettive procedure nazionali prescritte per
l'entrata in vigore del presente Accordo. 
    2. Il presente Accordo sostituira', al momento della sua  entrata
in vigore, l'Accordo di cooperazione in  materia  di  difesa  tra  il
Governo della Repubblica italiana  ed  il  Governo  della  Repubblica
argentina, sottoscritto a Roma il 6 ottobre 1992 ed entrato in vigore
il 21 luglio 1997 a durata indeterminata.