(Accordo-art. 11)
                             Articolo 11 
                 Protocolli aggiuntivi, emendamenti, 
                        revisioni e programmi 
 
    1.  Con  il  consenso  di  entrambe  le  Parti,  sara'  possibile
stipulare   Protocolli   aggiuntivi   in   ambiti   specifici   della
cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi  militari  e
civili. 
    2. I Protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti
in conformita' alle procedure nazionali e saranno limitati agli scopi
del presente Accordo. 
    3. Il  personale  debitamente  autorizzato  dal  Ministero  della
difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della  difesa  della
Repubblica  argentina  verifichera',  sviluppera'  ed   eseguira'   i
Programmi di  sviluppo  che  consentiranno  di  attuare  il  presente
Accordo o i  relativi  Protocolli  aggiuntivi,  su  basi  d'interesse
reciproco, in stretto coordinamento con  il  Ministero  degli  affari
esteri di entrambi i Paesi, per gli aspetti di pertinenza  e  con  le
competenti Autorita' per la Sicurezza, per gli aspetti riguardanti le
informazioni classificate. 
    4. Il presente Accordo potra' essere emendato o  rivisto  con  il
reciproco  consenso  delle  Parti,  tramite  uno  Scambio  di   Note,
attraverso i rispettivi canali diplomatici. 
    5. I  Protocolli  aggiuntivi,  gli  emendamenti  e  le  revisioni
entreranno in vigore secondo le modalita' indicate  nell'articolo  10
(entrata in vigore) del presente Accordo.