(Accordo-art. 12)
                             Articolo 12 
                          Durata e termine 
 
    1. Il presente Accordo restera' in vigore fino a quando una delle
Parti decida, in qualsiasi momento, di denunciarlo. 
    2.  La  Parte  che  intende  denunciare  l'Accordo   notifichera'
all'altra Parte  per  iscritto  la  propria  decisione  attraverso  i
rispettivi canali diplomatici. La denuncia entrera' in vigore novanta
giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica. 
    3.  La  risoluzione  del  presente  Accordo  non  influira'   sui
programmi e le attivita' in corso previste nell'ambito  del  medesimo
Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti. 
    In fede di che, i sottoscritti,  debitamente  autorizzati  a  tal
fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo. 
      Fatto a Roma il 12 settembre 2016 in  due  originali,  entrambi
nella lingua italiana e spagnola, tutti i  testi  facenti  egualmente
fede. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico