(Accordo-art. 2)
                             Articolo 2 
                        Cooperazione generale 
 
1. Attuazione 
    a. Sulla base del presente Accordo, le Parti  potranno  elaborare
piani annuali e pluriennali di cooperazione  bilaterale  nel  settore
della difesa che  prevedranno  i  luoghi,  le  date,  il  numero  dei
partecipanti  e  le  modalita'  di  attuazione  delle  attivita'   di
cooperazione. 
    b. I Piani di cooperazione annuali e pluriennali potranno  essere
sottoscritti, di comune accordo, dai Rappresentanti  autorizzati  dal
Ministro della difesa di ognuna delle Parti. 
    c. Le concrete attivita' di cooperazione nel campo  della  difesa
saranno realizzate  e  condotte  dal  Ministero  della  difesa  della
Repubblica italiana e dal Ministero  della  difesa  della  Repubblica
argentina. 
    d. Le consultazioni dei Rappresentanti delle  Parti  si  terranno
alternativamente in Italia e in Argentina, allo scopo di elaborare ed
approvare, ove opportuno e previo  consenso  tra  le  Parti,  Accordi
specifici ad  integrazione  e  completamento  del  presente  Accordo,
nonche' eventuali programmi  di  cooperazione  tra  le  Forze  armate
italiane e le Forze armate argentine. 
 
2. Campi 
    La cooperazione tra le Parti potra' includere i seguenti campi: 
      a. sicurezza comune e politica di difesa; 
      b. ricerca e sviluppo, supporto  logistico  e  acquisizione  di
prodotti e servizi per la difesa; 
      c.  operazioni  di  mantenimento  della   pace   stabilite   da
risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; 
      d.  organizzazione  ed  impiego  delle  Forze  armate,  nonche'
strutture ed  equipaggiamento  di  unita'  militari  e  gestione  del
personale; 
      e. formazione ed addestramento in campo militare; 
      f. sanita' militare; 
      g. storia militare; 
      h. sport militare; 
      i. altri settori militari di comune interesse per  entrambe  le
Parti. 
    Questo elenco non e' tassativo, ma indicativo. 
 
3. Modalita' 
    La cooperazione tra le Parti potra' avvenire mediante le seguenti
modalita': 
      a. visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari; 
      b. scambio di esperienze tra esperti delle Parti; 
      c. incontri tra Rappresentanti delle Istituzioni della difesa; 
      d. scambio di relatori e di studenti di Istituzioni militari ed
anche di fasi di formazione del personale militare; 
      e.  partecipazione  a  corsi  teorici  e  pratici,  periodi  di
orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi,  organizzati
presso enti civili e militari della difesa; 
      f. partecipazione ad esercitazioni militari; 
      g. partecipazione ad  operazioni  di  mantenimento  della  pace
stabilite da risoluzione del Consiglio  di  Sicurezza  delle  Nazioni
Unite; 
      h. visite di navi ed aeromobili militari; 
      i. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi; 
      j. supporto alle iniziative commerciali relative  ai  materiali
ed ai servizi della difesa; 
      k. eventuali altre modalita' da concordare tra le Parti.