(Accordo-art. 3)
                             Articolo 3 
                         Aspetti finanziari 
 
    1. Ciascuna  Parte  sosterra'  le  spese  di  propria  competenza
relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse: 
      a. le spese  di  viaggio,  vitto  ed  alloggio,  gli  stipendi,
l'assicurazione per la malattia e gli infortuni,  nonche'  gli  oneri
relativi ad ogni altra indennita'  dovuta  al  proprio  personale  in
conformita' alle propria normativa; 
      b.  le  spese  mediche  ed  odontoiatriche,  nonche'  le  spese
derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione  di  proprio  personale
malato, infortunato o deceduto. 
    2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui  sopra,  la
Parte  ospitante  fornira'  cure  d'urgenza,  presso   infrastrutture
sanitarie militari, a tutto il personale  della  Parte  inviante  che
possa  avere  bisogno  di  assistenza  sanitaria  d'urgenza   durante
l'esecuzione delle attivita' di cooperazione bilaterale previste  dal
presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie,
a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese. 
    3. Tutte le attivita' condotte  ai  sensi  del  presente  Accordo
saranno subordinate alla disponibilita' di fondi  di  bilancio  delle
Parti.