(Accordo-art. 4)
                             Articolo 4 
                            Giurisdizione 
 
    1. Le  Autorita'  dello  Stato  ospitante  hanno  il  diritto  di
esercitare la loro giurisdizione  sul  personale  militare  e  civile
ospitato per quanto riguarda i reati commessi sul proprio  territorio
e puniti in base alla legislazione di detto Stato. 
    2. Tuttavia, le Autorita' dello Stato inviante hanno  il  diritto
di esercitare la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze
armate e sul personale civile - laddove questo  ultimo  sia  soggetto
alla legislazione dello  Stato  inviante  -  per  quanto  riguarda  i
seguenti reati: 
      a. che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato inviante; 
      b.  risultanti  da  qualsiasi  atto  o  omissione  -   commessi
intenzionalmente o per negligenza -  in  relazione  all'attivita'  di
servizio. 
    3. Qualora il personale ospitato sia coinvolto in  eventi  per  i
quali la legislazione dello Stato  ospitante  preveda  l'applicazione
della pena capitale e/o di altre sanzioni in contrasto con i principi
fondamentali e l'ordinamento giuridico  dello  Stato  inviante,  tali
pene e/o sanzioni non saranno pronunciate e, se esse sono state  gia'
pronunciate, non saranno eseguite.