(Accordo-art. 6)
                             Articolo 6 
                      Cooperazione nel settore 
                     dei prodotti per la difesa 
 
1. Categorie di armamenti 
    Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali  ed  allo
scopo di regolare le attivita' relative  agli  equipaggiamenti  della
difesa,  le  Parti  si  potranno  accordare  per  fornirsi  reciproca
cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti: 
      a. navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti  per
uso militare; 
      b. aeromobili,  elicotteri  militari,  sistemi  aerospaziali  e
relativi equipaggiamenti; 
      c. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare; 
      d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; 
      e.  armamento  di   medio   e   grosso   calibro   e   relativo
munizionamento; 
      f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo),  razzi,
missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo; 
      g. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per
uso militare; 
      h. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo
equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare; 
      i. materiali speciali blindati appositamente costruiti per  uso
militare; 
      j. materiali specifici per l'addestramento militare; 
      k. macchine ed equipaggiamento costruiti per la  fabbricazione,
il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; 
      l. equipaggiamento speciale  appositamente  costruito  per  uso
militare. 
    Il  reciproco  equipaggiamento  dei  prodotti  d'interesse  delle
rispettive Forze armate sara'  sviluppato  nell'ambito  del  presente
Accordo e potra' essere  attuato  attraverso  operazioni  dirette  da
Stato  a  Stato,  oppure  tramite  societa'  pubbliche  e/o   private
autorizzate dai rispettivi Governi. 
    I rispettivi Governi s'impegneranno a non riesportare i  prodotti
acquisiti a Paesi terzi senza il  preventivo  benestare  della  Parte
cedente. 
 
2. Modalita' 
    Le attivita' di cooperazione legate all'industria della difesa  e
della  politica  degli  approvvigionamenti,  della   ricerca,   dello
sviluppo degli armamenti e delle  apparecchiature  militari  potranno
assumere le seguenti modalita': 
      a. ricerca scientifica, test e progettazione; 
      b. scambio di esperienze nel campo tecnico; 
      c. reciproca produzione, modernizzazione e scambio  di  servizi
tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; 
      d. sostegno  all'industrie  della  difesa  ed  agli  organi  di
Governo al fine di  intraprendere  la  cooperazione  nell'ambito  dei
prodotti militari.