Articolo 6 Cooperazione nel settore dei prodotti per la difesa 1. Categorie di armamenti Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attivita' relative agli equipaggiamenti della difesa, le Parti si potranno accordare per fornirsi reciproca cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti: a. navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; b. aeromobili, elicotteri militari, sistemi aerospaziali e relativi equipaggiamenti; c. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare; d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; e. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento; f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo; g. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare; h. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare; i. materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare; j. materiali specifici per l'addestramento militare; k. macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; l. equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare. Il reciproco equipaggiamento dei prodotti d'interesse delle rispettive Forze armate sara' sviluppato nell'ambito del presente Accordo e potra' essere attuato attraverso operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite societa' pubbliche e/o private autorizzate dai rispettivi Governi. I rispettivi Governi s'impegneranno a non riesportare i prodotti acquisiti a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente. 2. Modalita' Le attivita' di cooperazione legate all'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalita': a. ricerca scientifica, test e progettazione; b. scambio di esperienze nel campo tecnico; c. reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; d. sostegno all'industrie della difesa ed agli organi di Governo al fine di intraprendere la cooperazione nell'ambito dei prodotti militari.