(Accordo-art. 7)
                             Articolo 7 
                      Proprieta' intellettuale 
 
    Le Parti s'impegneranno ad attuare le  procedure  necessarie  per
garantire la protezione della  proprieta'  intellettuale,  inclusi  i
brevetti derivanti  da  attivita'  condotte  in  conformita'  con  il
presente Accordo, ed ai sensi delle rispettive legislazioni interne e
degli Accordi internazionali in materia sottoscritti  dalle  medesime
Parti.