Articolo 7 Proprieta' intellettuale Le Parti s'impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprieta' intellettuale, inclusi i brevetti derivanti da attivita' condotte in conformita' con il presente Accordo, ed ai sensi delle rispettive legislazioni interne e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle medesime Parti.