Articolo 8 Sicurezza delle informazioni classificate 1. Per «informazione classificata» si intende ogni informazione, atto, attivita', documento, materiale o cosa su cui sia stata apposta delle Parti una classifica di segretezza. 2. Tutte le informazioni classificate scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e salvaguardate in conformita' alla legislazione interna di ciascuna delle Parti. 3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Competente Autorita' per la Sicurezza o altra Autorita' designata dalle Parti. 4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza e' la seguente: ===================================================================== | Per la Repubblica | Corrispondenza (in | Per la Repubblica | | italiana | Inglese) | argentina | +======================+======================+=====================+ | | |ESTRICTAMENTE SECRETO| | SEGRETISSIMO | TOP SECRET | Y CONFIDENCIAL | +----------------------+----------------------+---------------------+ | SEGRETO | SECRET | SECRETO | +----------------------+----------------------+---------------------+ | RISERVATISSIMO | CONFIDENTIAL | CONFIDENCIAL | +----------------------+----------------------+---------------------+ | RISERVATO | RESTRICTED | RESERVADO | +----------------------+----------------------+---------------------+ 5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu' del presente Accordo, e' consentito al personale delle Parti che ha necessita' di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. 6. Le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo. 7. Il trasferimento a terze Parti o ad Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la difesa prevista dal presente Accordo, e' soggetto alla preventiva approvazione scritta delle rispettive Autorita' competenti. 8. Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo sulla sicurezza che verra' stipulato dalle rispettive competenti Autorita' per la sicurezza o da Autorita' designate a tale scopo dalle Parti.