(Accordo-art. 8)
                             Articolo 8 
              Sicurezza delle informazioni classificate 
 
    1. Per «informazione classificata» si intende ogni  informazione,
atto, attivita', documento, materiale o cosa su cui sia stata apposta
delle Parti una classifica di segretezza. 
    2.  Tutte  le  informazioni  classificate  scambiate  o  generate
nell'ambito  del  presente  Accordo  saranno  utilizzate,  trasmesse,
conservate, trattate e salvaguardate in conformita' alla legislazione
interna di ciascuna delle Parti. 
    3.  Le  informazioni   classificate   saranno   trasferite   solo
attraverso i canali governativi approvati dalla Competente  Autorita'
per la Sicurezza o altra Autorita' designata dalle Parti. 
    4. La  corrispondenza  delle  classifiche  di  segretezza  e'  la
seguente: 
 
=====================================================================
|  Per la Repubblica   |  Corrispondenza (in  |  Per la Repubblica  |
|       italiana       |      Inglese)        |      argentina      |
+======================+======================+=====================+
|                      |                      |ESTRICTAMENTE SECRETO|
|     SEGRETISSIMO     |      TOP SECRET      |   Y CONFIDENCIAL    |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|       SEGRETO        |        SECRET        |       SECRETO       |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|    RISERVATISSIMO    |     CONFIDENTIAL     |    CONFIDENCIAL     |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|      RISERVATO       |      RESTRICTED      |      RESERVADO      |
+----------------------+----------------------+---------------------+
 
    5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in  virtu'
del presente Accordo, e' consentito al personale delle Parti  che  ha
necessita'  di  conoscerle  e  sia  in  possesso  di   una   adeguata
abilitazione  di   sicurezza   in   conformita'   alle   disposizioni
legislative e regolamentari nazionali. 
    6. Le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo
per  gli  scopi  ai  quali  sono  state   specificamente   destinate,
nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo. 
    7.  Il  trasferimento  a  terze   Parti   o   ad   Organizzazioni
internazionali di informazioni classificate, acquisite  nel  contesto
della cooperazione nel campo dei materiali per la difesa prevista dal
presente Accordo, e' soggetto alla  preventiva  approvazione  scritta
delle rispettive Autorita' competenti. 
    8. Ferma restando l'immediata vigenza  delle  clausole  contenute
nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti  le
informazioni  classificate,  non  contenuti  nel  presente   Accordo,
saranno regolati da uno specifico Accordo sulla sicurezza che  verra'
stipulato dalle rispettive competenti Autorita' per la sicurezza o da
Autorita' designate a tale scopo dalle Parti.