(Accordo-art. 9)
                             Articolo 9 
                   Risoluzione delle controversie 
 
    Qualunque   controversia    riguardante    l'interpretazione    o
l'attuazione   del   presente   Accordo   sara'   risolta    mediante
consultazioni e negoziazioni dirette tra  le  Parti  e  attraverso  i
rispettivi canali diplomatici.