(Accordo-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                       Scambio di informazioni 
                   e di documentazione di sostegno 
 
    1. Ciascuno Stato, senza indugio, trasmette all'altro Stato  ogni
richiesta di trasferimento formulata o ricevuta e altresi' inoltra le
informazioni e i documenti qui appresso specificati. 
    2. Lo Stato di condanna trasmette: 
      a. informazioni sui dati  personali  della  persona  condannata
(nome, data e luogo di  nascita)  e  se  possibile  la  copia  di  un
documento di identita' valido della stessa nonche'  le  sue  impronte
digitali; 
      b. informazioni sul luogo  di  residenza  o  l'indirizzo  nello
Stato di condanna della persona condannata, se noti; 
      c. una dichiarazione riguardo ai fatti su cui si basa la pena; 
      d.  informazioni  sulla  natura,  durata  e  data   di   inizio
dell'esecuzione della condanna; 
      e. informazioni sull'eventuale detenzione cautelare, condono  o
riduzione di pena o su ogni altro  elemento  relativo  all'esecuzione
della pena; 
      f. una copia debitamente autenticata della sentenza  definitiva
di condanna; 
      g. una copia delle disposizioni di  legge  a  fondamento  della
condanna; 
      h. se del caso,  una  relazione  medica/sociale  sulla  persona
condannata, informazioni sul trattamento detentivo e medico applicato
nello  Stato  di  condanna  ed  eventuali  raccomandazioni   per   la
prosecuzione dello stesso nello Stato di esecuzione; 
      i. una dichiarazione in cui la persona  condannata  esprime  il
proprio consenso a essere trasferita in conformita'  all'articolo  4,
comma 1, lettera d), del presente Accordo; 
      j. una dichiarazione con cui lo Stato di  condanna  esprime  il
suo consenso al trasferimento della persona condannata; 
      k. ogni ulteriore informazione o  documento  che  lo  Stato  di
esecuzione ritiene necessari per la sua decisione. 
    3. Lo Stato di esecuzione, se richiesto, invia: 
      a. una dichiarazione o un documento attestante che  la  persona
condannata e' cittadina dello Stato di esecuzione; 
      b. una  copia  delle  disposizioni  di  legge  dello  Stato  di
esecuzione attestanti che gli atti od omissioni per i quali e'  stata
inflitta la pena nello Stato di condanna costituiscono reato anche ai
sensi delle leggi dello Stato di esecuzione; 
        c.  una  dichiarazione  che  informi  sulle  conseguenze  del
trasferimento; 
        d. una dichiarazione con cui lo Stato di  esecuzione  esprime
il suo consenso al trasferimento della persona condannata  e  il  suo
impegno a dare esecuzione alla pena residua; 
        e.  ogni  ulteriore   informazione   o   documento   ritenuto
necessario dallo Stato di condanna per la sua decisione. 
    4.  Lo  scambio  delle  informazioni  e  della  documentazione  a
sostegno indicate nelle disposizioni che precedono non  ha  luogo  se
uno  degli  Stati  interessati  dichiara   immediatamente   che   non
acconsente al trasferimento.