Art. 7. Scambio di informazioni e di documentazione di sostegno 1. Ciascuno Stato, senza indugio, trasmette all'altro Stato ogni richiesta di trasferimento formulata o ricevuta e altresi' inoltra le informazioni e i documenti qui appresso specificati. 2. Lo Stato di condanna trasmette: a. informazioni sui dati personali della persona condannata (nome, data e luogo di nascita) e se possibile la copia di un documento di identita' valido della stessa nonche' le sue impronte digitali; b. informazioni sul luogo di residenza o l'indirizzo nello Stato di condanna della persona condannata, se noti; c. una dichiarazione riguardo ai fatti su cui si basa la pena; d. informazioni sulla natura, durata e data di inizio dell'esecuzione della condanna; e. informazioni sull'eventuale detenzione cautelare, condono o riduzione di pena o su ogni altro elemento relativo all'esecuzione della pena; f. una copia debitamente autenticata della sentenza definitiva di condanna; g. una copia delle disposizioni di legge a fondamento della condanna; h. se del caso, una relazione medica/sociale sulla persona condannata, informazioni sul trattamento detentivo e medico applicato nello Stato di condanna ed eventuali raccomandazioni per la prosecuzione dello stesso nello Stato di esecuzione; i. una dichiarazione in cui la persona condannata esprime il proprio consenso a essere trasferita in conformita' all'articolo 4, comma 1, lettera d), del presente Accordo; j. una dichiarazione con cui lo Stato di condanna esprime il suo consenso al trasferimento della persona condannata; k. ogni ulteriore informazione o documento che lo Stato di esecuzione ritiene necessari per la sua decisione. 3. Lo Stato di esecuzione, se richiesto, invia: a. una dichiarazione o un documento attestante che la persona condannata e' cittadina dello Stato di esecuzione; b. una copia delle disposizioni di legge dello Stato di esecuzione attestanti che gli atti od omissioni per i quali e' stata inflitta la pena nello Stato di condanna costituiscono reato anche ai sensi delle leggi dello Stato di esecuzione; c. una dichiarazione che informi sulle conseguenze del trasferimento; d. una dichiarazione con cui lo Stato di esecuzione esprime il suo consenso al trasferimento della persona condannata e il suo impegno a dare esecuzione alla pena residua; e. ogni ulteriore informazione o documento ritenuto necessario dallo Stato di condanna per la sua decisione. 4. Lo scambio delle informazioni e della documentazione a sostegno indicate nelle disposizioni che precedono non ha luogo se uno degli Stati interessati dichiara immediatamente che non acconsente al trasferimento.