Articolo 7 Cooperazione per il contrasto al traffico illecito di opere d'arte Le Parti Contraenti favoriranno una stretta cooperazione sulle iniziative mirate alla prevenzione e al contrasto al traffico illecito di opere d'arte, di beni culturali, di reperti archeologici, di documenti ed altri oggetti di interesse storico e artistico, nonche' lo scambio di informazioni finalizzato al contrasto alle attivita' criminali nel commercio illecito di opere d'arte. Le Parti Contraenti agiranno in conformita' alla normativa nazionale concernente il divieto e la prevenzione di importazione, esportazione e di trasferimento illeciti di proprieta' di beni culturali.