(Accordo-art. 7)
                             Articolo 7 
 Cooperazione per il contrasto al traffico illecito di opere d'arte 
 
  Le Parti Contraenti  favoriranno  una  stretta  cooperazione  sulle
iniziative  mirate  alla  prevenzione  e  al  contrasto  al  traffico
illecito di opere d'arte, di beni culturali, di reperti archeologici,
di documenti ed altri  oggetti  di  interesse  storico  e  artistico,
nonche' lo scambio di  informazioni  finalizzato  al  contrasto  alle
attivita' criminali nel commercio illecito di opere d'arte. 
  Le  Parti  Contraenti  agiranno  in  conformita'   alla   normativa
nazionale concernente il divieto e la  prevenzione  di  importazione,
esportazione e  di  trasferimento  illeciti  di  proprieta'  di  beni
culturali.