(Accordo-art. X)
                               Art. X. 
 
  1. Al fine di garantire l'efficace attuazione del presente Accordo,
i funzionari delle Parti possono riunirsi in base alle  esigenze  per
discutere questioni comuni come ad esempio: 
    (I) lo scambio di informazioni e di opinioni sulle  politiche  ed
attivita' di scienza, ricerca e innovazione; 
    (II) la revisione e discussione di Attivita' di Cooperazione e le
realizzazioni nell'ambito del presente Accordo; e 
    (III)  fornire  consulenza  alle  Parti   per   quanto   riguarda
l'attuazione del presente Accordo. 
  2. Le Parti possono reciprocamente determinare, mediante scambio di
lettere,  di  istituire  un  Comitato  Congiunto,  per  discutere  le
questioni descritti  nell'Articolo  X.1.  Il  Comitato  Congiunto  si
riunira' in orari concordati tra le Parti. 
  3. Il Comitato Congiunto potra' decidere di sostenere Attivita'  di
Cooperazione e progetti di ricerca nell'ambito del presente  Accordo,
nei limiti dei fondi disponibili.