(Accordo-art. VI)
                              Art. VI. 
 
  1. Le parti implementeranno il presente Accordo in conformita' alle
leggi  e  ai  regolamenti  vigenti  delle  Parti  e   soggetti   alla
disponibilita' di fondi. 
  2. I costi per le Attivita' di Cooperazione previste  dal  presente
Accordo saranno a carico come eventualmente concordato per iscritto.