(Allegato-art. 11)
                            Articolo 11. 
                                Spese 
 
    11.1  I  costi  per  le  procedure  di  autorizzazione,  per   il
monitoraggio e le verifiche di cui all'art. 5 e per il  rilascio  del
certificato, sono a carico del DNV GL AS. 
    11.2 Fino all'entrata in vigore di uno specifico decreto tariffe,
alla copertura dei costi di cui al comma 11.1 restano  a  carico  del
DNV GL AS le spese di missione sostenute  per  le  verifiche  di  cui
all'art. 5 del presente Accordo. 
    11.3 Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe e dei  costi
di cui ai precedenti commi 11.1 e 11.2, entro sessanta  giorni  dalla
data del decreto interministeriale di cui ai citati  commi,  comporta
la revoca dell'autorizzazione.