Articolo 11. Spese 11.1 I costi per le procedure di autorizzazione, per il monitoraggio e le verifiche di cui all'art. 5 e per il rilascio del certificato, sono a carico del DNV GL AS. 11.2 Fino all'entrata in vigore di uno specifico decreto tariffe, alla copertura dei costi di cui al comma 11.1 restano a carico del DNV GL AS le spese di missione sostenute per le verifiche di cui all'art. 5 del presente Accordo. 11.3 Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe e dei costi di cui ai precedenti commi 11.1 e 11.2, entro sessanta giorni dalla data del decreto interministeriale di cui ai citati commi, comporta la revoca dell'autorizzazione.