(Allegato-Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
 all'Accordo per la delega dei compiti di certificazione statutaria, 
per le navi registrate in Italia,  come  previsto  dalla  Convenzione
                           internazionale 
sulla gestione e controllo dei sedimenti e  delle  acque  di  zavorra
                             delle navi 
                     (Convenzione Ballast Water) 
 
                                 tra 
 
                     il Ministero dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare, 
          il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
                      della Repubblica Italiana 
 
                                  e 
 
                 l'Organismo Riconosciuto DNV GL AS 
 
1. Obblighi  di  informazione  e  rapporti  del   DNV   GL   AS   con
  l'Amministrazione 
    1.1 Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto dal DNV GL  AS
per  conto  dell'Amministrazione,  a  seguito  della  delega  di  cui
all'art. 2 dell'Accordo, sono i seguenti: 
      1.1.1   trasmettere    all'Amministrazione,    con    frequenza
semestrale, una copia di ogni certificato rilasciato e,  in  caso  di
ispezione iniziale, copia del rapporto di ispezione; 
      1.1.2   informare   semestralmente   l'Amministrazione    sulle
deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate; 
      1.1.3 garantire all'Amministrazione, su richiesta, l'accesso  a
tutti i piani, i documenti e i rapporti di ispezione,  finalizzati  e
propedeutici al rilascio e al rinnovo dei certificati; 
      1.1.4 fornire all'Amministrazione, entro novanta  giorni  dalla
stipula del presente Accordo, l'elenco di  piani,  manuali,  disegni,
etc., correlati al rilascio delle certificazioni di  cui  di  cui  al
punto 2.1 del presente Accordo,  ove  gli  strumenti  applicabili  ne
prevedano l'approvazione da parte dell'Amministrazione.  Tale  elenco
dovra' essere tempestivamente aggiornato in caso di  modifiche  delle
attivita' da svolgere; 
      1.1.5  fornire  all'Amministrazione  tutte   le   norme   e   i
regolamenti  applicabili   alle   navi,   provvedendo   ai   relativi
aggiornamenti; 
      1.1.6 fornire semestralmente all'Amministrazione l'elenco degli
ispettori  autorizzati  che  svolgono  i  servizi  di  certificazione
previsti dal presente Accordo e che prestano la loro  attivita'  alle
esclusive dipendenze del DNV GL AS; 
      1.1.7     fornire     eventuali     ulteriori      informazioni
all'Amministrazione, ove in tal senso concordato, anche con  semplice
scambio di corrispondenza con la rappresentanza in Italia del DNV  GL
AS; 
      1.1.8 fornire all'Amministrazione i modelli  e  le  check  list
sempre aggiornati relativi ai compiti di certificazione previsti  dal
presente Accordo; 
      1.1.9   mettere   a   disposizione   dell'Amministrazione    un
collegamento telematico attivo h 24 con il DNV GL AS,  per  garantire
l'afflusso di tutti i dati relativi all'attivita' svolta ai sensi del
presente Accordo. L'Amministrazione deve essere messa  in  condizione
di poter effettuare  ricerche  e  statistiche  in  base  a  parametri
qualitativi e strutturali delle navi e per periodo di tempo. 
    1.2 Il DNV GL AS  adempie,  nei  confronti  dell'Amministrazione,
agli obblighi previsti al precedente punto 1.1, secondo la  specifica
procedura  predisposta  dall'organismo,  da   approvarsi   da   parte
dell'Amministrazione stessa. 
    1.3 Il DNV GL AS informa l'Amministrazione  quando  una  nave  e'
risultata  operare  con  deficienze  ed  irregolarita'  tali  che  la
condizione  della  nave  o  delle  sue  dotazioni  non  corrispondono
sostanzialmente  ai  dettagli  dei  suoi  certificati,  ai  requisiti
applicabili  della  Convenzione  e/o  alle  prescrizioni   nazionali.
Analogamente, qualora  non  venga  adottata  un'azione  correttiva  a
soddisfazione dell'Organismo, quest'ultimo consultera' immediatamente
l'Amministrazione e,  ottenuto  il  consenso,  ritirera'  i  relativi
certificati dandone informazione all'Autorita' dello Stato del porto. 
    1.4 Il DNV GL AS informa per iscritto gli armatori: 
      immediatamente in caso di certificati scaduti; 
      senza indugio quando non  sono  state  effettuate  le  regolari
visite prescritte. 
    1.5 Se eventuali irregolarita' non sono state  rettificate  entro
un mese, il DNV GL  AS  informera'  l'Amministrazione,  allegando  un
rapporto esplicativo delle ulteriori azioni  previste  dall'Organismo
stesso. 
    1.6 L'armatore  resta  comunque  responsabile  dell'effettuazione
tempestiva delle visite  per  il  rilascio/rinnovo/vidimazione  della
certificazione. 
    1.7 Nel caso in cui una nave  registrata  in  Italia  subisca  un
danno o manifesti  una  deficienza  che  riguardi  la  certificazione
statutaria, il DNV GL AS ne informa l'Amministrazione descrivendo  il
danno/la deficienza e  la  riparazione  effettuata.  Se  la  nave  e'
all'estero l'ispettore dell'Organismo stesso  si  accertera'  che  il
comandante della  nave  o  l'armatore  abbiano  inviato  un  rapporto
sull'accaduto allo Stato del porto. Di  tale  accertamento  si  fara'
menzione nel rapporto di visita.