Articolo 2. Condizioni generali 2.1 I compiti autorizzati dall'Amministrazione al DNV GL AS comprendono le seguenti attivita' per le navi che ricadono nell'ambito di applicazione di cui all'art. 3 della Convenzione con stazza lorda pari o superiore a 400 GT: a) l'ispezione e controllo delle navi, registrate in Italia e classificate con il DNV GL AS, al fine di verificarne la conformita' ai requisiti della Convenzione, unitamente ai successivi emendamenti, alle disposizioni nazionali e alle linee guida emanate dall'International maritime organization (IMO); b) l'esecuzione delle visite a bordo delle navi di cui alla precedente lettera a), il rilascio e il rinnovo del certificato denominato «International Ballast Water Management Certificate», in conformita' ai requisiti della Convenzione, unitamente alle disposizioni nazionali, alle linee guida emanate dall'International maritime organization (IMO) e ai successivi emendamenti; c) l'esecuzione delle visite intermedie, annuali ed addizionali a bordo delle navi come sopra definite alla lettera a) e il rilascio, per conto dell'Amministrazione, del relativo certificato «International Ballast Water Management Certificate»; d) la verifica e l'approvazione dei piani e manuali per la gestione dell'acqua di zavorra in conformita' ai requisiti della Convenzione, unitamente alle disposizioni nazionali, alle linee guida emanate dall'International maritime organization (IMO) e ai successivi emendamenti; e) la richiesta alla nave ispezionata di conformarsi ai requisiti della Convenzione e di applicare le opportune misure correttive qualora la gestione dell'acqua di zavorra non sia ad essi conforme. 2.2 I compiti autorizzati comprendono anche la validazione di piani, manuali, disegni, etc., in conformita' alla Convenzione e alle linee guida dell'IMO, nella loro versione aggiornata, nonche' eventuali istruzioni aggiuntive dell'Amministrazione competente, correlati al rilascio della certificazione, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'Amministrazione. Al fine di poter svolgere tali attivita' complementari, il DNV GL AS dovra' adempiere agli obblighi di informazione di cui al punto 1.1.4 dell'Allegato 1 del presente Accordo. 2.3 Il DNV GL AS nell'espletamento dei compiti di ispezione e controllo di cui al punto 2.1 del presente Accordo, si impegna a cooperare con gli ufficiali del controllo dello Stato di approdo per agevolare, per conto dell'Amministrazione, la rettifica, laddove richiesto, delle deficienze rilevate e delle altre irregolarita' accertate nonche' a effettuare le visite imposte in caso di fermo nave, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, o nell'ambito dei compiti sul monitoraggio delle navi nazionali e a riferire all'Amministrazione. 2.4 Qualora una nave in navigazione internazionale, registrata in Italia e in classe con il DNV GL AS, sia fermata in un porto estero, l'Amministrazione intraprendera' un'indagine sulle deficienze riscontrate nell'ambito di un controllo dello Stato di approdo, al fine di chiarirne la natura, anche con riferimento ad eventuali responsabilita' dell'organismo stesso, ferme restando le attivita' previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164. 2.5 I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati dal DNV GL AS sono accettati come servizi resi e come certificati rilasciati dall'Amministrazione, a condizione che il DNV GL AS operi in conformita' con quanto previsto dalla Convenzione, in accordo con le seguenti Risoluzioni dell'International maritime organization (IMO) e con i relativi emendamenti: A.739(18) «Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni»; A.789(19) «Specificazione sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'Amministrazione»; A.1070(28) «Codice per l'implementazione degli strumenti obbligatori IMO»; Codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alla Risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013 a eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3. 2.6 La concessione da parte dell'Amministrazione, su istanza del DNV GL AS, di eventuali ulteriori autorizzazioni che non rientrano tra quelle previste dal presente Accordo, finalizzate ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi derivati dalla Convenzione, e' valutata da parte dell'Amministrazione caso per caso e concordata con l'organismo stesso. Tali autorizzazioni all'organismo saranno introdotte mediante un atto integrativo del presente Accordo. 2.7 Il DNV GL AS si impegna a non intraprendere attivita' che possano dar luogo a conflitti di interesse. 2.8 Il DNV GL AS ha una rappresentanza con personalita' giuridica nel territorio dello Stato italiano.