(Allegato-art. 2)
                             Articolo 2. 
                         Condizioni generali 
 
    2.1 I compiti  autorizzati  dall'Amministrazione  al  DNV  GL  AS
comprendono  le  seguenti  attivita'  per  le   navi   che   ricadono
nell'ambito di applicazione di cui all'art. 3 della  Convenzione  con
stazza lorda pari o superiore a 400 GT: 
      a) l'ispezione e controllo delle navi, registrate in  Italia  e
classificate con il DNV GL AS, al fine di verificarne la  conformita'
ai requisiti della Convenzione, unitamente ai successivi emendamenti,
alle   disposizioni   nazionali   e   alle   linee   guida    emanate
dall'International maritime organization (IMO); 
      b) l'esecuzione delle visite a bordo delle  navi  di  cui  alla
precedente lettera a), il  rilascio  e  il  rinnovo  del  certificato
denominato «International Ballast Water Management  Certificate»,  in
conformita'  ai  requisiti   della   Convenzione,   unitamente   alle
disposizioni nazionali, alle linee guida  emanate  dall'International
maritime organization (IMO) e ai successivi emendamenti; 
      c) l'esecuzione delle visite intermedie, annuali ed addizionali
a bordo delle navi come sopra definite alla lettera a) e il rilascio,
per   conto   dell'Amministrazione,    del    relativo    certificato
«International Ballast Water Management Certificate»; 
      d) la verifica e l'approvazione dei  piani  e  manuali  per  la
gestione dell'acqua di zavorra  in  conformita'  ai  requisiti  della
Convenzione, unitamente alle disposizioni nazionali, alle linee guida
emanate  dall'International  maritime   organization   (IMO)   e   ai
successivi emendamenti; 
      e)  la  richiesta  alla  nave  ispezionata  di  conformarsi  ai
requisiti della  Convenzione  e  di  applicare  le  opportune  misure
correttive qualora la gestione dell'acqua di zavorra non sia ad  essi
conforme. 
    2.2 I compiti autorizzati comprendono  anche  la  validazione  di
piani, manuali, disegni, etc., in conformita' alla Convenzione e alle
linee  guida  dell'IMO,  nella  loro  versione  aggiornata,   nonche'
eventuali  istruzioni  aggiuntive  dell'Amministrazione   competente,
correlati  al  rilascio  della  certificazione,  ove  gli   strumenti
applicabili     ne     prevedano     l'approvazione     da      parte
dell'Amministrazione.  Al  fine  di  poter  svolgere  tali  attivita'
complementari, il  DNV  GL  AS  dovra'  adempiere  agli  obblighi  di
informazione di cui al  punto  1.1.4  dell'Allegato  1  del  presente
Accordo. 
    2.3 Il DNV GL AS nell'espletamento dei  compiti  di  ispezione  e
controllo di cui al punto 2.1 del  presente  Accordo,  si  impegna  a
cooperare con gli ufficiali del controllo dello Stato di approdo  per
agevolare, per  conto  dell'Amministrazione,  la  rettifica,  laddove
richiesto, delle deficienze  rilevate  e  delle  altre  irregolarita'
accertate nonche' a effettuare le visite imposte  in  caso  di  fermo
nave, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre  2011,
n. 164,  o  nell'ambito  dei  compiti  sul  monitoraggio  delle  navi
nazionali e a riferire all'Amministrazione. 
    2.4 Qualora una nave in navigazione internazionale, registrata in
Italia e in classe con il DNV GL AS, sia fermata in un porto  estero,
l'Amministrazione   intraprendera'   un'indagine   sulle   deficienze
riscontrate nell'ambito di un controllo dello Stato  di  approdo,  al
fine di chiarirne la  natura,  anche  con  riferimento  ad  eventuali
responsabilita' dell'organismo stesso, ferme  restando  le  attivita'
previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164. 
    2.5 I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati dal  DNV
GL AS sono accettati come servizi resi e come certificati  rilasciati
dall'Amministrazione,  a  condizione  che  il  DNV  GL  AS  operi  in
conformita' con quanto previsto dalla Convenzione, in accordo con  le
seguenti Risoluzioni dell'International maritime organization (IMO) e
con i relativi emendamenti: 
      A.739(18) «Linee guida  per  l'autorizzazione  degli  organismi
riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni»; 
      A.789(19) «Specificazione sulle funzioni  di  certificazione  e
visite  degli  organismi   riconosciuti   che   operano   per   conto
dell'Amministrazione»; 
      A.1070(28)  «Codice  per  l'implementazione   degli   strumenti
obbligatori IMO»; 
      Codice  IMO  per  gli  organismi  riconosciuti,  di  cui   alla
Risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013 a eccezione della parte 2,
sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3. 
    2.6 La concessione da parte dell'Amministrazione, su istanza  del
DNV GL AS, di eventuali ulteriori autorizzazioni  che  non  rientrano
tra quelle previste dal presente Accordo, finalizzate  ad  assicurare
il corretto adempimento degli obblighi derivati dalla Convenzione, e'
valutata da parte dell'Amministrazione caso per caso e concordata con
l'organismo  stesso.  Tali   autorizzazioni   all'organismo   saranno
introdotte mediante un atto integrativo del presente Accordo. 
    2.7 Il DNV GL AS si impegna a  non  intraprendere  attivita'  che
possano dar luogo a conflitti di interesse. 
    2.8 Il DNV GL AS ha una rappresentanza con personalita' giuridica
nel territorio dello Stato italiano.