(Allegato-art. 4)
                             Articolo 4. 
                       Informazioni e contatti 
 
    4.1 Il DNV GL AS riferisce  all'Amministrazione  le  informazioni
relative ai compiti autorizzati secondo le specifiche, le modalita' e
la frequenza riportate nell'Allegato 1 del presente Accordo. 
    4.2 I punti di contatto dell'Amministrazione, cui il DNV GL AS e'
tenuto a riferire le informazioni  del  punto  4.1,  sono  comunicati
tempestivamente   dall'Amministrazione   all'indirizzo    di    posta
certificata del DNV GL AS. 
    4.3 Per le navi registrate in Italia e classificate con il DNV GL
AS,  l'Organismo   garantisce   all'Amministrazione   l'accesso,   su
richiesta, a  tutti  i  piani  e  i  documenti,  inclusi  i  rapporti
d'ispezione per il rilascio del certificato da  parte  dell'organismo
stesso, come meglio specificato nell'Allegato 1. 
    4.4 Per le navi non registrate in  Italia,  l'Amministrazione  ha
accesso, su richiesta e con  il  relativo  consenso  dello  Stato  di
bandiera e dell'armatore, alle informazioni a disposizione del DNV GL
AS riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso. 
    4.5 Il DNV GL AS invia con frequenza annuale all'Amministrazione,
in forma cartacea e/o in formato elettronico,  tutte  le  norme  e  i
regolamenti  applicabili  alle  navi  o  fornisce  l'accesso  in  via
informatica a dette norme e regolamenti. 
    4.6  L'Amministrazione  fornisce  al   DNV   GL   AS   tutta   la
documentazione  necessaria  affinche'  lo   stesso   possa   svolgere
l'attivita' delegata. 
    4.7 Il DNV GL AS si  impegna  a  sottoporre  all'Amministrazione,
redatti in lingua italiana o inglese, tutte  le  norme  tecniche,  le
istruzioni  e  i  modelli  di  rapporto  relativi   ai   servizi   di
certificazione svolti dall'Organismo nell'ambito  della  Convenzione,
nonche'  a  trasmettere  tempestivamente  eventuali  integrazioni   e
variazioni. 
    4.8 Il DNV GL AS dichiara di essere  consapevole  dell'importanza
rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione  di  cui  al
presente articolo e specificati nell'Allegato 1 del presente  Accordo
al fine di consentire all'Amministrazione di verificare che i servizi
statutari autorizzati siano svolti con propria soddisfazione e che il
mancato  rispetto  di  tali  obblighi  giustifica   l'Amministrazione
all'attivazione della procedura di sospensione della  delega  secondo
le modalita' previste dall'art. 10 del presente Accordo. 
    4.9 L'Amministrazione e il DNV  GL  AS  riconoscono  l'importanza
della collaborazione tecnica e concordano di cooperare in tal senso e
di mantenere un dialogo efficace. Nel caso in  cui  siano  sviluppate
nuove norme, il DNV GL AS, in  base  al  presente  Accordo,  pubblica
l'informazione su quali regolamenti siano in corso  di  aggiornamento
sul sito internet del DNV GL AS, con l'invito, valido  per  un  mese,
per  l'Amministrazione,  di  fornire  commenti  o  proposte,   previa
registrazione. Il DNV GL AS tiene conto di eventuali  raccomandazioni
formulate al riguardo dall'Amministrazione. 
    4.10 Analogamente, l'Amministrazione contatta quanto prima il DNV
GL AS nel caso di modifiche alla normativa in vigore applicabile alla
delega dei compiti di certificazione statutaria.