(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                             Convenzione 
 
      Per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi 
               in lingua sarda nella Regione Sardegna 
 
                                 Tra 
 
    La Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per
l'informazione e l'editoria,  (codice  fiscale  n.  80188230587),  di
seguito anche «Presidenza del Consiglio»,  nella  persona  del  cons.
Ferruccio Sepe, nella sua  qualita'  di  Capo  del  Dipartimento  per
l'informazione e l'editoria, 
 
                                  e 
 
    Rai Com S.p.a., societa' con unico  socio,  con  sede  legale  in
Roma, via Umberto Novaro n. 18 (C.F. e/o  P.  IVA  ed  iscrizione  al
registro delle imprese  12865250158,  REA  n.  RM  949207),  capitale
sociale  di  euro  10.320.000,00  i.v.,  soggetta  ad  attivita'   di
direzione e coordinamento esercitata  dalla  Rai  -  Radiotelevisione
Italiana S.p.a. (di seguito anche «Rai», con sede a  Roma,  al  viale
Mazzini n. 14, C.F. e P. IVA n. 06382641006), di seguito  anche  «Rai
Com», nella persona del dott. Angelo Teodoli, nella sua  qualita'  di
amministratore delegato e legale rappresentante; 
di seguito denominate anche «Parti». 
 
                           CIG 8950407D80 
 
    Premesso che Rai Com agisce in qualita' di  mandataria  esclusiva
senza rappresentanza della Rai  -  Radiotelevisione  Italiana  S.p.a.
nella  definizione,  stipula  e  gestione  di  contratti  quadro  e/o
convenzioni con enti ed istituzioni, centrali e locali, nazionali  ed
internazionali,  pubblici   e   privati,   aventi   ad   oggetto   la
realizzazione di iniziative  di  comunicazione  istituzionale  ovvero
altre  forme  di  collaborazione  di  natura  varia,  ivi  inclusi  i
contratti quadro e/o convenzioni derivanti da  obblighi  e/o  impegni
previsti nel contratto di servizio tra la Rai ed il  Ministero  dello
sviluppo economico ed ha pertanto titolo per  stipulare  il  presente
accordo (di seguito «Convenzione»); 
    Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103 «Nuove norme in materia  di
diffusione radiofonica e televisiva», ed in particolare gli  articoli
19  e  20,  che  dispongono  che  la  RAI  e'  tenuta  ad  effettuare
trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per
la Provincia di Bolzano, in lingua francese per la  Regione  autonoma
Valle  d'Aosta  ed  in  lingua  slovena  per  la   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia e  che  tali  servizi  sono  regolati  mediante
convenzioni aggiuntive con le competenti amministrazioni dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e visto in particolare  l'art.
30, comma 2, che attribuisce al  Dipartimento  per  l'informazione  e
l'editoria la competenza in materia di stipula di convenzioni con  il
concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo; 
    Vista la legge 24 novembre 2006, n. 286  «Conversione  in  legge,
con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  recante
disposizioni urgenti in materia  tributaria  e  finanziaria»,  ed  in
particolare  il  punto  131  dell'allegato,  che  dispone   che   «Le
convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20  della  legge  14
aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con i  Ministri  dell'economia  e
delle finanze e delle comunicazioni»; 
    Vista  la  legge  15  dicembre  1999,   n.   482   e   successive
modificazioni, recante «Norme in materia di  tutela  delle  minoranze
linguistiche storiche», ed in  particolare  l'art.  12,  che  prevede
quanto segue «Nella convenzione tra il Ministero delle  comunicazioni
e la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo  e
nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni  per
la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di  appartenenza  e
che  le  regioni  interessate  possono  altresi'  stipulare  apposite
convenzioni con la  societa'  concessionaria  del  servizio  pubblico
radiotelevisivo per trasmissioni  giornalistiche  o  programmi  nelle
lingue   ammesse   a   tutela,   nell'ambito   delle   programmazioni
radiofoniche  e  televisive   regionali   della   medesima   societa'
concessionaria»; 
    Visto  il  testo  unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi   e
radiofonici, di seguito denominato anche come «testo unico»,  emanato
con  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177  e   successive
modificazioni,  che   ha   rinnovato   le   competenze   in   materia
radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme  alla  Presidenza  del
Consiglio; 
    Visto, in particolare, l'art. 7 del sopracitato testo  unico  che
specifica che l'attivita' di informazione radiotelevisiva costituisce
un servizio  di  interesse  generale  e  che  consente,  inoltre,  la
possibilita', per la societa' concessionaria  del  servizio  pubblico
radiotelevisivo di stipulare contratti o  convenzioni  a  prestazioni
corrispettive con pubbliche amministrazioni; 
    Visto l'art. 49 del gia' citato testo unico, come modificato  dal
decreto-legge n.  244/2016,  con  cui  la  concessione  del  servizio
pubblico generale radiotelevisivo e' stata affidata alla Rai sino  al
30 aprile 2017; 
    Visto l'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri che, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  28
aprile 2017, ha concesso alla Rai l'esercizio del  servizio  pubblico
radiofonico,  televisivo  e   multimediale   sull'intero   territorio
nazionale per una durata decennale a  decorrere  dalla  data  del  30
aprile 2017; 
    Visto il Contratto nazionale di servizio  pubblico,  relativo  al
quinquennio  2018/2022,  stipulato  ai   sensi   dell'art.   45   del
sopracitato testo unico tra il Ministero dello sviluppo  economico  e
la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. - e registrato dalla  Corte
dei conti - Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF il 21 febbraio 2018,
n. 1-118, che prevede all'art. 25 lettera K che la Rai  e'  tenuta  a
garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni  radiofoniche
e televisive, nonche' di contenuti audiovisivi in lingua sarda per la
Regione autonoma Sardegna; 
    Considerato che le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e
sostanziale della presente convenzione; 
 
                         Tutto cio' premesso 
                      Si conviene quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
                      Oggetto della convenzione 
 
    1. La convenzione ha ad oggetto la produzione e diffusione  delle
trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela della  lingua  sarda,
minoranza linguistica presente nella Regione  autonoma  Sardegna  (di
seguito «Regione»), secondo quanto indicato nel  successivo  art.  2,
per un periodo di un anno a decorrere dal 30 ottobre 2021.