Allegato Convenzione Per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua sarda nella Regione Sardegna Tra La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, (codice fiscale n. 80188230587), di seguito anche «Presidenza del Consiglio», nella persona del cons. Ferruccio Sepe, nella sua qualita' di Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e Rai Com S.p.a., societa' con unico socio, con sede legale in Roma, via Umberto Novaro n. 18 (C.F. e/o P. IVA ed iscrizione al registro delle imprese 12865250158, REA n. RM 949207), capitale sociale di euro 10.320.000,00 i.v., soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento esercitata dalla Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.a. (di seguito anche «Rai», con sede a Roma, al viale Mazzini n. 14, C.F. e P. IVA n. 06382641006), di seguito anche «Rai Com», nella persona del dott. Angelo Teodoli, nella sua qualita' di amministratore delegato e legale rappresentante; di seguito denominate anche «Parti». CIG 8950407D80 Premesso che Rai Com agisce in qualita' di mandataria esclusiva senza rappresentanza della Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.a. nella definizione, stipula e gestione di contratti quadro e/o convenzioni con enti ed istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi inclusi i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da obblighi e/o impegni previsti nel contratto di servizio tra la Rai ed il Ministero dello sviluppo economico ed ha pertanto titolo per stipulare il presente accordo (di seguito «Convenzione»); Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103 «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», ed in particolare gli articoli 19 e 20, che dispongono che la RAI e' tenuta ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e che tali servizi sono regolati mediante convenzioni aggiuntive con le competenti amministrazioni dello Stato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e visto in particolare l'art. 30, comma 2, che attribuisce al Dipartimento per l'informazione e l'editoria la competenza in materia di stipula di convenzioni con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo; Vista la legge 24 novembre 2006, n. 286 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», ed in particolare il punto 131 dell'allegato, che dispone che «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni»; Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482 e successive modificazioni, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», ed in particolare l'art. 12, che prevede quanto segue «Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza e che le regioni interessate possono altresi' stipulare apposite convenzioni con la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima societa' concessionaria»; Visto il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di seguito denominato anche come «testo unico», emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, che ha rinnovato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio; Visto, in particolare, l'art. 7 del sopracitato testo unico che specifica che l'attivita' di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale e che consente, inoltre, la possibilita', per la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 49 del gia' citato testo unico, come modificato dal decreto-legge n. 244/2016, con cui la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' stata affidata alla Rai sino al 30 aprile 2017; Visto l'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2017, ha concesso alla Rai l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017; Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al quinquennio 2018/2022, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopracitato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. - e registrato dalla Corte dei conti - Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF il 21 febbraio 2018, n. 1-118, che prevede all'art. 25 lettera K che la Rai e' tenuta a garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonche' di contenuti audiovisivi in lingua sarda per la Regione autonoma Sardegna; Considerato che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione; Tutto cio' premesso Si conviene quanto segue: Art. 1. Oggetto della convenzione 1. La convenzione ha ad oggetto la produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela della lingua sarda, minoranza linguistica presente nella Regione autonoma Sardegna (di seguito «Regione»), secondo quanto indicato nel successivo art. 2, per un periodo di un anno a decorrere dal 30 ottobre 2021.