(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                       Modalita' di esecuzione 
 
    1.  Rai  Com  predispone,  anche  sulla  base  delle  indicazioni
ricevute dal Comitato di cui al  precedente  art.  4,  lo  schema  di
massima  della  programmazione  delle  trasmissioni  radiofoniche   e
televisive in lingua sarda, che verranno trasmesse per la  durata  di
un  anno,  con  l'indicazione  dei  contenuti,  delle  modalita'   di
realizzazione,  delle  reti  di   diffusione   e   degli   orari   di
trasmissione, da  consegnare  alla  Presidenza  del  Consiglio  entro
quarantacinque giorni dalla stipula della presente convenzione. 
    2.  La  Presidenza  del  Consiglio,  tenuto  conto  anche   delle
risultanze del Comitato di cui al precedente  art.  4,  entro  trenta
giorni dalla data di ricezione del suddetto palinsesto,  comunichera'
a Rai  Com  le  eventuali  osservazioni  che  quest'ultima  valutera'
nell'ambito della propria autonomia editoriale e produttiva. 
    3. Entro e non oltre trenta giorni dal  termine  del  periodo  di
decorrenza della convenzione, Rai Com inoltrera' alla Presidenza  del
Consiglio  una  relazione  sui  programmi  trasmessi,  contenente  la
ripartizione delle ore  di  trasmissione  tra  produzioni  originali,
programmi d'acquisto e repliche nonche'  eventuali  dati  riguardanti
l'ascolto e il gradimento, ove disponibili.