Art. 6. Modalita' di esecuzione 1. Rai Com predispone, anche sulla base delle indicazioni ricevute dal Comitato di cui al precedente art. 4, lo schema di massima della programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua sarda, che verranno trasmesse per la durata di un anno, con l'indicazione dei contenuti, delle modalita' di realizzazione, delle reti di diffusione e degli orari di trasmissione, da consegnare alla Presidenza del Consiglio entro quarantacinque giorni dalla stipula della presente convenzione. 2. La Presidenza del Consiglio, tenuto conto anche delle risultanze del Comitato di cui al precedente art. 4, entro trenta giorni dalla data di ricezione del suddetto palinsesto, comunichera' a Rai Com le eventuali osservazioni che quest'ultima valutera' nell'ambito della propria autonomia editoriale e produttiva. 3. Entro e non oltre trenta giorni dal termine del periodo di decorrenza della convenzione, Rai Com inoltrera' alla Presidenza del Consiglio una relazione sui programmi trasmessi, contenente la ripartizione delle ore di trasmissione tra produzioni originali, programmi d'acquisto e repliche nonche' eventuali dati riguardanti l'ascolto e il gradimento, ove disponibili.