(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
 
               Istruttoria delle domande di pagamento 
 
    L'istruttoria relativa alle domande di pagamento viene effettuata
dall'OP AGEA ed e' suddivisa in tre fasi: 
      controlli di ricevibilita'; 
      controlli amministrativi; 
      controlli in loco. 
12.1 Controlli di ricevibilita' delle domande 
    La  verifica  di  ricevibilita'  delle   domande   comprende   la
completezza  formale  e  documentale  delle  stesse.  Inoltre,   tale
verifica include il rispetto dei termini temporali  di  presentazione
delle domande. Il  mancato  soddisfacimento  dei  suddetti  requisiti
comporta il mancato accoglimento delle domande di pagamento. 
12.2 Controlli amministrativi 
    Nell'ambito di tali controlli  vengono  effettuate  verifiche  su
tutte le domande di pagamento presentate  e  considerate  ricevibili,
atte a verificare: 
      la conformita' delle attivita' realizzate con quelle ammesse  a
contributo; 
      i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati; 
      la presenza di doppi finanziamenti irregolari ottenuti da altri
regimi nazionali o unionali; 
      il rispetto della  percentuale  del  40  per  cento  dei  costi
diversi da quelli per il personale. 
    Con riferimento ai costi diversi  da  quelli  per  il  personale,
qualora i controlli di cui sopra determinino una riduzione dei  costi
diretti ammissibili per il personale rispetto all'importo indicato in
domanda, per il calcolo dell'ammontare totale della spesa ammessa  la
percentuale del 40 per cento sara' applicata sulla spesa verificata e
considerata ammissibile. 
12.3 Controlli in loco, per le domande selezionate a campione. 
    I controlli in loco sono effettuati su un campione pari ad almeno
il 5 per cento della spesa dichiarata all'OP AGEA  nell'anno  civile,
determinata in seguito ai controlli amministrativi delle  domande  di
pagamento. La  selezione  del  campione  e'  effettuata  in  base  ad
un'analisi dei rischi inerenti le domande di pagamento ed in base  ad
un fattore casuale. 
    Attraverso i controlli in loco e' verificata la conformita' delle
operazioni realizzate dai beneficiari con  la  normativa  applicabile
inclusi i criteri  di  ammissibilita'  relativi  alle  condizioni  di
concessione  del  sostegno.  Tali  controlli,  altresi',   verificano
l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i
documenti giustificativi. 
    I controlli in loco comprendono una visita  presso  la  sede  del
beneficiario e sono effettuati  alla  presenza  dello  stesso  o,  in
subordine, di un suo delegato munito di delega scritta.  L'esito  del
controllo  viene  comunicato  attraverso  la  sottoscrizione  di   un
verbale. 
    Ulteriori istruzioni operative sono  definite  dall'OP  AGEA  con
proprio provvedimento. 
    L'esito dei controlli amministrativi di cui al  precedente  punto
12.2 e' comunicato via PEC al beneficiario. 
    Il beneficiario puo' presentare  via  PEC  richiesta  di  riesame
degli esiti dell'istruttoria entro e non  oltre  dieci  giorni  dalla
ricezione degli stessi. L'OP AGEA  e'  responsabile  dell'istruttoria
delle richieste di riesame e ne comunica via PEC l'esito  che  assume
carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste  dalla
vigente normativa. 
    Sulla base degli esiti  istruttori  amministrativi  compresi  gli
esiti derivanti dalle attivita' di riesame e dei  controlli  in  loco
delle domande di pagamento, fatto salvo il rispetto  delle  ulteriori
condizioni per il pagamento di contributi  pubblici  stabilite  dalla
normativa nazionale e unionale l'OP AGEA, provvede ad autorizzare  il
pagamento delle domande.