Art. 12. Istruttoria delle domande di pagamento L'istruttoria relativa alle domande di pagamento viene effettuata dall'OP AGEA ed e' suddivisa in tre fasi: controlli di ricevibilita'; controlli amministrativi; controlli in loco. 12.1 Controlli di ricevibilita' delle domande La verifica di ricevibilita' delle domande comprende la completezza formale e documentale delle stesse. Inoltre, tale verifica include il rispetto dei termini temporali di presentazione delle domande. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta il mancato accoglimento delle domande di pagamento. 12.2 Controlli amministrativi Nell'ambito di tali controlli vengono effettuate verifiche su tutte le domande di pagamento presentate e considerate ricevibili, atte a verificare: la conformita' delle attivita' realizzate con quelle ammesse a contributo; i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati; la presenza di doppi finanziamenti irregolari ottenuti da altri regimi nazionali o unionali; il rispetto della percentuale del 40 per cento dei costi diversi da quelli per il personale. Con riferimento ai costi diversi da quelli per il personale, qualora i controlli di cui sopra determinino una riduzione dei costi diretti ammissibili per il personale rispetto all'importo indicato in domanda, per il calcolo dell'ammontare totale della spesa ammessa la percentuale del 40 per cento sara' applicata sulla spesa verificata e considerata ammissibile. 12.3 Controlli in loco, per le domande selezionate a campione. I controlli in loco sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5 per cento della spesa dichiarata all'OP AGEA nell'anno civile, determinata in seguito ai controlli amministrativi delle domande di pagamento. La selezione del campione e' effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti le domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale. Attraverso i controlli in loco e' verificata la conformita' delle operazioni realizzate dai beneficiari con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilita' relativi alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresi', verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi. I controlli in loco comprendono una visita presso la sede del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta. L'esito del controllo viene comunicato attraverso la sottoscrizione di un verbale. Ulteriori istruzioni operative sono definite dall'OP AGEA con proprio provvedimento. L'esito dei controlli amministrativi di cui al precedente punto 12.2 e' comunicato via PEC al beneficiario. Il beneficiario puo' presentare via PEC richiesta di riesame degli esiti dell'istruttoria entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione degli stessi. L'OP AGEA e' responsabile dell'istruttoria delle richieste di riesame e ne comunica via PEC l'esito che assume carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste dalla vigente normativa. Sulla base degli esiti istruttori amministrativi compresi gli esiti derivanti dalle attivita' di riesame e dei controlli in loco delle domande di pagamento, fatto salvo il rispetto delle ulteriori condizioni per il pagamento di contributi pubblici stabilite dalla normativa nazionale e unionale l'OP AGEA, provvede ad autorizzare il pagamento delle domande.