Art. 13. Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi delle domande di sostegno e di pagamento 1) Ritiro delle domande Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 809/2014, le domande di sostegno e di pagamento possono essere ritirate, in tutto e in parte, in qualsiasi momento. Tale ritiro e' registrato dall'OP AGEA tramite le apposite funzionalita' in ambito SIAN. Tuttavia, se l'autorita' competente ha gia' informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri. Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi. Le modalita' operative per il ritiro delle domande di sostegno/pagamento e di altre dichiarazioni e documentazione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 809/2014, sono definite dall' OP AGEA con proprio provvedimento. 2) Correzione degli errori palesi Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 (correzioni e adeguamento di errori palesi), le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi riconosciuti dall'OP AGEA sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purche' il beneficiario abbia agito in buona fede. L'errore puo' essere considerato palese solo se puo' essere individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa. In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, AGEA OP determina la ricevibilita' della comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di sostegno e/o pagamento. Per le domande di pagamento estratte per il controllo in loco, le correzioni possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attivita' di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco. Le modalita' operative per la comunicazione ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 dell'errore palese, sono definite dall'OP AGEA con proprio provvedimento.