(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
 
Modifiche, integrazioni, ritiro  e  correzione  degli  errori  palesi
                                delle 
                 domande di sostegno e di pagamento 
 
    1) Ritiro delle domande 
    Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 809/2014, le domande
di sostegno e di pagamento possono essere ritirate,  in  tutto  e  in
parte, in qualsiasi momento. Tale ritiro e' registrato  dall'OP  AGEA
tramite le  apposite  funzionalita'  in  ambito  SIAN.  Tuttavia,  se
l'autorita' competente ha gia' informato  il  beneficiario  che  sono
state  riscontrate  inadempienze  nella  domanda  di  sostegno  o  di
pagamento o gli ha  comunicato  la  sua  intenzione  di  svolgere  un
controllo in loco o se da tale controllo emergono  inadempienze,  non
sono autorizzati ritiri. 
    Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in
cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione
o parte di essi. 
    Le  modalita'  operative  per  il   ritiro   delle   domande   di
sostegno/pagamento e di  altre  dichiarazioni  e  documentazione,  ai
sensi dell'art. 3 del regolamento (UE)  n.  809/2014,  sono  definite
dall' OP AGEA con proprio provvedimento. 
    2) Correzione degli errori palesi 
    Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 (correzioni
e adeguamento  di  errori  palesi),  le  domande  di  sostegno  e  di
pagamento  e  gli  eventuali  documenti  giustificativi  forniti  dal
beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi  momento
dopo essere stati presentati in caso di  errori  palesi  riconosciuti
dall'OP AGEA sulla base  di  una  valutazione  complessiva  del  caso
particolare e purche' il beneficiario abbia agito in buona fede. 
    L'errore puo' essere  considerato  palese  solo  se  puo'  essere
individuato agevolmente durante  un  controllo  amministrativo  delle
informazioni indicate nella domanda stessa. 
    In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, AGEA
OP determina la ricevibilita' della comunicazione dell'errore  palese
commesso sulla domanda di sostegno e/o pagamento. 
    Per le domande di pagamento estratte per il controllo in loco, le
correzioni possono essere valutate ed eventualmente autorizzate  solo
dopo il completamento delle attivita' di controllo e in ogni caso non
sono accettati errori palesi che rendano incompleti  o  incoerenti  i
risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco. 
    Le modalita' operative per la comunicazione ai sensi dell'art.  4
del regolamento (UE) n. 809/2014 dell'errore  palese,  sono  definite
dall'OP AGEA con proprio provvedimento.