Art. 15. Importi e aliquote di sostegno Il tasso di aiuto e' fissato al 70 per cento della spesa ammessa. Se necessario, l'intensita' dell'aiuto puo' essere adattata in modo uniforme per tutti i beneficiari, alla luce delle risorse finanziarie disponibili sulla misura. In ogni caso il tasso di aiuto minimo e' fissato al 20 per cento della spesa ammessa. Il contributo pubblico non potra', in ogni caso, essere superiore a euro 200.000 (de minimis) per singolo soggetto gestore. Il contributo viene erogato al beneficiario tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dallo stesso all'atto di presentazione della domanda di sostegno.