(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
                   Importi e aliquote di sostegno 
 
    Il tasso di aiuto e' fissato al 70 per cento della spesa ammessa.
Se necessario, l'intensita' dell'aiuto puo' essere adattata  in  modo
uniforme per tutti i beneficiari, alla luce delle risorse finanziarie
disponibili sulla misura. In ogni caso il tasso di  aiuto  minimo  e'
fissato al 20 per cento della spesa ammessa. 
    Il contributo pubblico non potra', in ogni caso, essere superiore
a euro 200.000 (de minimis) per singolo soggetto gestore. 
    Il contributo viene  erogato  al  beneficiario  tramite  bonifico
sulle  coordinate  bancarie  indicate  dallo   stesso   all'atto   di
presentazione della domanda di sostegno.