(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
  Consultazione del procedimento amministrativo e accesso agli atti 
 
    Ai sensi dell'art. 3-bis  della  legge  n.  241/1990  (uso  della
telematica), i seguenti documenti amministrativi, che fanno parte del
procedimento  della  domanda  di  sostegno  e  di   pagamento,   sono
accessibili tramite consultazione sul SIAN: 
      mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono  ad
un CAA); 
      scheda di validazione del fascicolo aziendale; 
      domanda di sostegno/pagamento; 
      dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti; 
      check-list delle istruttorie eseguite; 
      eventuali comunicazioni al beneficiario (quali PEC,  istruzioni
operative, lettere raccomandate, provvedimenti amministrativi diffusi
attraverso i siti istituzionali, etc.); 
      informazioni relative ai pagamenti effettuati. 
    Gli interessati possono esercitare il loro  diritto  di  prendere
visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati
e  monitorare  lo  stato  dell'iter  amministrativo  della   domanda,
attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalita': 
      per i beneficiari in qualita' di utenti qualificati del portale
SIAN, e' possibile l'accesso diretto alla consultazione  del  proprio
fascicolo  aziendale  e  dei  procedimenti  ad  esso  collegati   (le
modalita' di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili  sul
sito AGEA www.agea.gov.it); 
      per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza
ad un CAA, ai sensi dell'art. 15 del decreto ministeriale Mipaaf  del
27 marzo 2001 e art. 14 decreto ministeriale sanita' del  14  gennaio
2001, e' possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e
dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni  messe
a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA OP sul SIAN. 
    Non e' dato corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai
documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati
in modalita' diverse rispetto a quelle sopra descritte.