Allegato 8 ALLEGATO 8 (METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELLE RIDUZIONI/ESCLUSIONI E SANZIONI) 1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente allegato ha ad oggetto le modalita' di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni stabilite sulla base dei Regolamenti (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014, nonche' del D.M. 10 marzo 2020 n.2588 "Disciplina del regime di condizionalita` ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". L'OP Agea, qualora riscontri, nella sua attivita' di controllo (amministrativo, in loco), inadempienze e violazioni delle condizioni di ammissibilita' indicate nell'Avviso e degli impegni ed altri obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale, interviene comminando sanzioni amministrative che comportino la riduzione ed esclusione del contributo provvedendo altresi' al recupero dell'importo indebitamente percepito. L'applicazione di tali sanzioni amministrative non osta all'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e penali, laddove previste dalla normativa nazionale applicabile. 2. RIDUZIONE ED ESCLUSIONE Ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 640/2014, in caso di inadempimento o violazioni dei criteri di ammissibilita' previsti nell'Avviso pubblico, il sostegno richiesto e' rifiutato o revocato integralmente; in caso di violazione degli impegni o altri obblighi legislativi nazionali/unionali il sostegno richiesto puo' essere rifiutato, integralmente o parzialmente. Comportano l'esclusione dal sostegno le fattispecie indicate alla Sezione I. 3. SANZIONI APPLICABILI IN RELAZIONE ALL'AMMISSIBILITA' DELLE SPESE Ai fini della determinazione della sanzione, l'Organismo pagatore AGEA individua: a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e dell'atto di concessione; b) l'importo cui il beneficiario ha diritto a seguito dell'istruttoria delle spese riportate nelle domande di pagamento. Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di piu' del 10%, si applica una sanzione amministrativa riducendo ulteriormente l'importo di cui al punto b). Il valore della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario puo' dimostrare in modo soddisfacente all'Organismo pagatore di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile nella domanda di pagamento o se l'Organismo pagatore accerta altrimenti che l'interessato non e' responsabile. La suddetta sanzione amministrativa si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 809/2014. In tal caso la spesa controllata e' la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Cio' lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione. 4. RECUPERO IMPORTI INDEBITAMENTE EROGATI Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati, previsti dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 809/2014 in merito al pagamento degli interessi da parte del beneficiario. Eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio sono contenute nelle istruzioni operative emanate dall'OP AGEA. 5. DOLO O NEGLIGENZA In ogni caso, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure abbia omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, il sostegno e' rifiutato o revocato integralmente e gli importi gia' erogati sono integralmente recuperati. 6. APPLICAZIONE DI INTERESSI Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati, previsti dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 809/2014 in merito al pagamento degli interessi da parte di un beneficiario. 7. FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI Nell'applicazione del presente provvedimento sono fatti salvi i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 2.2 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Ai sensi dell'articolo 4, co.2 del regolamento (UE) n. 640/2014, i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonche' la relativa documentazione a supporto, devono essere comunicati dal beneficiario o dal suo rappresentante tramite PEC all'Autorita' competente, entro 15 giorni lavorativi dalla data del verificarsi dei casi di forza maggiore o di circostanza occasionale. SEZ. I - DISPOSIZIONI SPECIFICHE Comportano, in ogni caso, l'esclusione del beneficiario dal sostegno ed il recupero degli eventuali importi indebitamente erogati: • la sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da a) a g), commi da 2 a 7 e 8, e all'articolo 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011; • l'esecuzione di pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacita' giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori; • la mancata autorizzazione all'Autorita' competente all'accesso alle sedi, in ogni momento e senza restrizioni, per le attivita' di ispezione previste, nonche' a tutta la documentazione che riterra' necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli.