(Allegato-Allegato 8)
 
                                                           Allegato 8 
 
                             ALLEGATO 8 
 (METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELLE RIDUZIONI/ESCLUSIONI E SANZIONI) 
 
1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Il presente allegato ha ad oggetto le modalita' di applicazione delle
riduzioni, esclusioni e sanzioni stabilite sulla base dei Regolamenti
(UE) n. 809/2014 e n. 640/2014, nonche' del D.M. 10 marzo 2020 n.2588
"Disciplina del regime di condizionalita` ai  sensi  del  regolamento
(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed  esclusioni  per  inadempienze
dei beneficiari dei pagamenti diretti e  dei  programmi  di  sviluppo
rurale". 
L'OP Agea,  qualora  riscontri,  nella  sua  attivita'  di  controllo
(amministrativo, in loco), inadempienze e violazioni delle condizioni
di ammissibilita' indicate  nell'Avviso  e  degli  impegni  ed  altri
obblighi  previsti  dalla  normativa  dell'Unione  europea  o   dalla
legislazione nazionale, interviene comminando sanzioni amministrative
che comportino la riduzione ed esclusione del contributo  provvedendo
altresi' al recupero dell'importo indebitamente percepito. 
L'applicazione   di   tali   sanzioni   amministrative    non    osta
all'applicazione  di  ulteriori  sanzioni  amministrative  e  penali,
laddove previste dalla normativa nazionale applicabile. 
 
2. RIDUZIONE ED ESCLUSIONE 
Ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 640/2014,  in  caso
di inadempimento o violazioni dei criteri di ammissibilita'  previsti
nell'Avviso pubblico, il sostegno richiesto e' rifiutato  o  revocato
integralmente; in caso di violazione degli impegni o  altri  obblighi
legislativi nazionali/unionali  il  sostegno  richiesto  puo'  essere
rifiutato, integralmente o parzialmente. 
Comportano l'esclusione dal sostegno  le  fattispecie  indicate  alla
Sezione I. 
 
3. SANZIONI APPLICABILI IN RELAZIONE ALL'AMMISSIBILITA' DELLE SPESE 
Ai fini della determinazione  della  sanzione,  l'Organismo  pagatore
AGEA individua: 
a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della  domanda
di pagamento e dell'atto di concessione; 
b)   l'importo   cui   il   beneficiario   ha   diritto   a   seguito
dell'istruttoria delle spese riportate nelle domande di pagamento. 
Se l'importo stabilito  in  applicazione  della  lettera  a),  supera
l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di piu' del 10%,
si  applica  una  sanzione  amministrativa  riducendo   ulteriormente
l'importo di cui al punto b). 
Il valore della sanzione corrisponde alla differenza tra  questi  due
importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non
si applicano sanzioni se il  beneficiario  puo'  dimostrare  in  modo
soddisfacente  all'Organismo  pagatore  di  non  essere  responsabile
dell'inclusione  dell'importo  non  ammissibile  nella   domanda   di
pagamento  o  se  l'Organismo   pagatore   accerta   altrimenti   che
l'interessato non e' responsabile. 
La suddetta sanzione amministrativa  si  applica,  mutatis  mutandis,
alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli  in  loco  di
cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 809/2014. In tal caso  la
spesa controllata e' la spesa cumulata sostenuta per l'operazione  di
cui trattasi. Cio' lascia impregiudicati i risultati  dei  precedenti
controlli in loco delle operazioni in questione. 
 
4. RECUPERO IMPORTI INDEBITAMENTE EROGATI 
Ai casi di recupero di importi indebitamente  erogati,  previsti  dal
presente provvedimento, si applicano le disposizioni dell'articolo  7
del regolamento  (UE)  n.  809/2014  in  merito  al  pagamento  degli
interessi da parte del beneficiario. Eventuali ulteriori disposizioni
di  dettaglio  sono  contenute  nelle  istruzioni  operative  emanate
dall'OP AGEA. 
 
5. DOLO O NEGLIGENZA 
In ogni caso, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato
prove  false  per  ricevere  il  sostegno  oppure  abbia  omesso  per
negligenza di fornire le  necessarie  informazioni,  il  sostegno  e'
rifiutato o revocato integralmente e gli importi  gia'  erogati  sono
integralmente recuperati. 
 
6. APPLICAZIONE DI INTERESSI 
Ai casi di recupero di importi indebitamente  erogati,  previsti  dal
presente provvedimento, si applicano le disposizioni dell'articolo  7
del regolamento  (UE)  n.  809/2014  in  merito  al  pagamento  degli
interessi da parte di un beneficiario. 
 
7. FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI 
Nell'applicazione del presente provvedimento sono fatti salvi i  casi
di forza maggiore e le circostanze eccezionali di  cui  all'art.  2.2
del regolamento (UE) n. 1306/2013. 
Ai sensi dell'articolo 4, co.2 del regolamento (UE)  n.  640/2014,  i
casi di forza maggiore  e  le  circostanze  eccezionali,  nonche'  la
relativa documentazione a  supporto,  devono  essere  comunicati  dal
beneficiario o  dal  suo  rappresentante  tramite  PEC  all'Autorita'
competente, entro 15 giorni lavorativi dalla data del verificarsi dei
casi di forza maggiore o di circostanza occasionale. 
 
SEZ. I - DISPOSIZIONI SPECIFICHE 
Comportano, in ogni caso, l'esclusione del beneficiario dal  sostegno
ed il recupero degli eventuali importi indebitamente erogati: 
• la sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di  sospensione,
  di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da a) a g), commi da 2 a 7
  e 8, e all'articolo 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011; 
• l'esecuzione di pene detentive e/o misure accessorie interdittive o
  limitative della  capacita'  giuridica  e  di  agire,  fatta  salva
  l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori; 
• la mancata autorizzazione all'Autorita' competente all'accesso alle
  sedi, in ogni momento e senza  restrizioni,  per  le  attivita'  di
  ispezione previste, nonche' a tutta la documentazione che  riterra'
  necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli.