Art. 3. Beneficiari Possono beneficiare del sostegno i Fondi di mutualizzazione ufficialmente riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 e del relativo decreto attuativo 7 febbraio 2019, n. 1411, ammessi a beneficiare del sostegno di cui agli articoli 38 e 39-bis del regolamento (UE) n. 1305/2013. I suddetti beneficiari non devono trovarsi in fase di sospensione o revoca del riconoscimento ai sensi dell'art. 6 del citato decreto 7 febbraio 2019.