Art. 4. Criteri di ammissibilita' delle spese Per tutte le spese relative all'operazione oggetto di contributo pubblico, si applicano le regole generali di ammissibilita' previste dalla normativa dell'Unione europea attinenti al FEASR. Ai sensi del presente avviso, affinche' una spesa sia ammissibile deve soddisfare almeno i seguenti requisiti: a) la spesa non deve essere finanziata da altri programmi dell'Unione europea e/o nazionali e comunque con altre risorse pubbliche; b) la spesa deve avere un importo ragionevole e rispettare il principio di sana gestione finanziaria, razionale allocazione delle risorse ed economicita' della gestione; c) la spesa deve essere effettuata nel periodo di vigenza temporale; d) la spesa deve essere effettivamente e definitivamente sostenuta dal SG; e) in fase di rendicontazione, la spesa deve essere supportata da documenti giustificativi (fatture quietanzate o altri documenti aventi forza probante equivalente), ad esclusione delle spese riconosciute forfettariamente. 4.1 Spese ammissibili Il sostegno finanziario puo' essere concesso solo per le spese amministrative di costituzione del fondo, ripartite in misura decrescente su un triennio a partire dalla data di presentazione della manifestazione di interesse. Il contributo pubblico alle spese amministrative di costituzione dei fondi non potra', in ogni caso, essere superiore a euro 200.000 per soggetto gestore (regime de minimis). I fondi non sono soggetti ad obbligo alcuno in merito alla attivita' di informazione e pubblicita' di cui all'art. 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 e in particolare all'allegato III. Per spese amministrative di costituzione si intendono i costi sostenuti dal SG del fondo direttamente collegati alla sua costituzione, riconoscimento e avviamento, suddivisi in due macro-categorie: spese dirette per il personale e spese diverse dai costi per il personale. a) Spese dirette per il personale La voce spese di personale comprende la spesa per il personale dipendente a tempo indeterminato e la spesa per il personale con contratto a tempo determinato, o con rapporto definito da altri istituti contrattuali, effettivamente impiegato per la costituzione/riconoscimento e per la gestione del fondo, ivi comprese collaborazioni e consulenze esterne relative a prestazioni a carattere tecnico e/o scientifico, rese da professionisti (persone fisiche). I costi per il personale comprendono anche le tasse e i contributi previdenziali a carico dei lavoratori nonche' gli oneri sociali volontari e obbligatori che gravano sul datore di lavoro. I costi delle missioni di lavoro non sono considerati costi per il personale. Per il complesso dei costi sostenuti l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. L'IRAP e' ammissibile al cofinanziamento dei fondi europei, in coerenza con quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 del 2018, solo nelle seguenti casistiche: quando riguarda enti non commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 446/1997, che esercitano attivita' non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta e' disciplinata dall'art. 10 del citato decreto; quando riguarda le amministrazioni pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e-bis) del decreto legislativo n. 446/1997, come definite dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta e' disciplinata dall'art. 10 del decreto legislativo n. 446/1997; sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attivita' configurabile come commerciale; quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attivita' non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonche' per attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. In tutti gli altri casi, ovvero per i soggetti passivi che determinano la base imponibile ai fini IRAP in base alla differenza tra il valore e i costi della produzione (c.d. metodo contributivo o analitico), l'imposta non costituisce costo ammissibile e quindi il relativo costo non puo' essere rendicontato sull'operazione finanziata. L'importo massimo ammissibile per il personale dipendente a tempo indeterminato o determinato e' quello di cui ai vigenti CCNL di riferimento. Le eventuali fatture relative alle spese sostenute per il personale devono riportare il CUP (Codice unico progetto) o scritture equipollenti. A titolo di indicazione di scrittura equipollente, fino al momento della presentazione della domanda di sostegno si riporta di seguito la seguente: «PSRN 2014-2022 - Sottomisura (17.2 o 17.3) - domanda di riconoscimento prot. Mipaaf XXX del XXX». A seguito della presentazione della domanda di sostegno l'indicazione della domanda di riconoscimento potra' essere sostituita dal codice a barre della DS come indicato di seguito: «PSRN 2014-2022 - Sottomisura (17.2 o 17.3) - domanda n. ...». Tutte le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2021, se prive di CUP o di indicazione equipollente, come indicato nelle Linee guida sull'ammissibilita' delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 (approvate da ultimo con decreto ministeriale 13 gennaio 2021) non sono considerate ammissibili. b) Spese diverse dai costi per il personale Per le spese diverse da quelle del personale, viene riconosciuto un tasso forfettario del 40 per cento dei costi diretti ammissibili per il personale, in applicazione dell'art. 68-ter del regolamento n. 1303/2013 entro il limite massimo dell'ammontare definito dal soggetto gestore in sede di domanda di sostegno. 4.2 Vigenza temporale Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal soggetto gestore per la costituzione, il riconoscimento e la gestione del Fondo nel periodo di trentasei mesi a partire dalla data di presentazione della Manifestazione di interesse. Qualsiasi spesa effettuata al di fuori di tali termini sara' considerata non ammissibile a contributo. Sono altresi' ammissibili solo le attivita' effettuate successivamente alla data di presentazione della MI, anche se il documento contabile di spesa dovesse risultare posteriore a tale data.