(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                Criteri di ammissibilita' delle spese 
 
    Per tutte le spese relative all'operazione oggetto di  contributo
pubblico, si applicano le regole generali di ammissibilita'  previste
dalla normativa dell'Unione europea attinenti al FEASR. Ai sensi  del
presente avviso, affinche' una spesa sia ammissibile deve  soddisfare
almeno i seguenti requisiti: 
      a) la spesa non  deve  essere  finanziata  da  altri  programmi
dell'Unione europea  e/o  nazionali  e  comunque  con  altre  risorse
pubbliche; 
      b) la spesa deve avere un importo ragionevole e  rispettare  il
principio di sana gestione finanziaria, razionale  allocazione  delle
risorse ed economicita' della gestione; 
      c) la spesa deve  essere  effettuata  nel  periodo  di  vigenza
temporale; 
      d)  la  spesa  deve  essere  effettivamente  e  definitivamente
sostenuta dal SG; 
      e) in fase di rendicontazione, la spesa deve essere  supportata
da documenti giustificativi (fatture quietanzate  o  altri  documenti
aventi  forza  probante  equivalente),  ad  esclusione  delle   spese
riconosciute forfettariamente. 
4.1 Spese ammissibili 
    Il sostegno finanziario puo' essere concesso solo  per  le  spese
amministrative  di  costituzione  del  fondo,  ripartite  in   misura
decrescente su un triennio a  partire  dalla  data  di  presentazione
della manifestazione di interesse. 
    Il contributo pubblico alle spese amministrative di  costituzione
dei fondi non potra', in ogni caso, essere superiore a  euro  200.000
per soggetto gestore (regime de minimis). 
    I fondi non sono  soggetti  ad  obbligo  alcuno  in  merito  alla
attivita' di informazione  e  pubblicita'  di  cui  all'art.  13  del
regolamento di  esecuzione  (UE)  n.  808/2014  come  modificato  dal
regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2016/669  e   in   particolare
all'allegato III. 
    Per spese amministrative di costituzione  si  intendono  i  costi
sostenuti  dal  SG  del  fondo  direttamente   collegati   alla   sua
costituzione,  riconoscimento  e   avviamento,   suddivisi   in   due
macro-categorie: spese dirette per il personale e spese  diverse  dai
costi per il personale. 
    a) Spese dirette per il personale 
    La voce spese di personale comprende la spesa  per  il  personale
dipendente a tempo indeterminato e la  spesa  per  il  personale  con
contratto a tempo determinato,  o  con  rapporto  definito  da  altri
istituti    contrattuali,    effettivamente    impiegato    per    la
costituzione/riconoscimento e per la gestione del fondo, ivi comprese
collaborazioni  e  consulenze  esterne  relative  a   prestazioni   a
carattere tecnico e/o scientifico, rese  da  professionisti  (persone
fisiche). 
    I  costi  per  il  personale  comprendono  anche  le  tasse  e  i
contributi previdenziali a carico dei lavoratori  nonche'  gli  oneri
sociali volontari e obbligatori che gravano sul datore di  lavoro.  I
costi delle missioni di lavoro non  sono  considerati  costi  per  il
personale. 
    Per  il  complesso  dei  costi  sostenuti  l'imposta  sul  valore
aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo nel  caso  in  cui  non  sia
recuperabile ai sensi della legislazione nazionale  sull'IVA.  L'IRAP
e' ammissibile al cofinanziamento dei fondi europei, in coerenza  con
quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica  22  del
2018, solo nelle seguenti casistiche: 
      quando riguarda enti non commerciali (ENC) di cui  all'art.  3,
comma  1,  lettera  e)  del  decreto  legislativo  n.  446/1997,  che
esercitano attivita' non commerciale in via esclusiva, per i quali la
determinazione del valore  della  produzione  netta  e'  disciplinata
dall'art. 10 del citato decreto; 
      quando  riguarda  le  amministrazioni  pubbliche  (AP)  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,
di cui all'art. 3, comma 1, lettera e-bis) del decreto legislativo n.
446/1997, come definite dall'art. 1, comma 2 del decreto  legislativo
n. 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni  dello  Stato,  le
istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per  le  quali  la
determinazione del valore  della  produzione  netta  e'  disciplinata
dall'art. 10 del decreto  legislativo  n.  446/1997;  sempre  che  le
citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto,
in attivita' configurabile come commerciale; 
      quando  la  base   imponibile   IRAP,   come   previsto   dalla
legislazione vigente per i soggetti  passivi  sopra  richiamati,  sia
calcolata, per le attivita' non commerciali,  esclusivamente  con  il
metodo   retributivo,   ossia   determinata   dall'ammontare    delle
retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi  assimilati
a  quelli  di  lavoro  dipendente  e   dei   compensi   erogati   per
collaborazione coordinata e continuativa, nonche'  per  attivita'  di
lavoro autonomo non esercitate abitualmente. 
    In tutti gli altri  casi,  ovvero  per  i  soggetti  passivi  che
determinano la base imponibile ai fini IRAP in base  alla  differenza
tra il valore e i costi della produzione (c.d. metodo contributivo  o
analitico), l'imposta non costituisce costo ammissibile e  quindi  il
relativo  costo  non   puo'   essere   rendicontato   sull'operazione
finanziata. 
    L'importo massimo ammissibile per il personale dipendente a tempo
indeterminato o determinato e' quello  di  cui  ai  vigenti  CCNL  di
riferimento. 
    Le  eventuali  fatture  relative  alle  spese  sostenute  per  il
personale devono riportare il CUP (Codice unico progetto) o scritture
equipollenti. A titolo di indicazione di scrittura equipollente, fino
al momento della presentazione della domanda di sostegno  si  riporta
di seguito la seguente: «PSRN 2014-2022 - Sottomisura (17.2 o 17.3) -
domanda di riconoscimento prot. Mipaaf XXX del XXX». A seguito  della
presentazione della domanda di sostegno l'indicazione  della  domanda
di riconoscimento potra' essere sostituita dal codice a  barre  della
DS come indicato di seguito: «PSRN 2014-2022 -  Sottomisura  (17.2  o
17.3) - domanda n. ...». Tutte le fatture emesse  a  partire  dal  1°
gennaio 2021, se prive di CUP o  di  indicazione  equipollente,  come
indicato nelle Linee guida sull'ammissibilita' delle  spese  relative
allo sviluppo rurale  2014-2020  (approvate  da  ultimo  con  decreto
ministeriale 13 gennaio 2021) non sono considerate ammissibili. 
    b) Spese diverse dai costi per il personale 
    Per le spese diverse da quelle del personale, viene  riconosciuto
un tasso forfettario del 40 per cento dei costi  diretti  ammissibili
per il personale, in applicazione dell'art. 68-ter del regolamento n.
1303/2013  entro  il  limite  massimo  dell'ammontare  definito   dal
soggetto gestore in sede di domanda di sostegno. 
4.2 Vigenza temporale 
    Sono ammissibili a contributo le  spese  sostenute  dal  soggetto
gestore per la costituzione, il  riconoscimento  e  la  gestione  del
Fondo  nel  periodo  di  trentasei  mesi  a  partire  dalla  data  di
presentazione della  Manifestazione  di  interesse.  Qualsiasi  spesa
effettuata  al  di  fuori  di  tali  termini  sara'  considerata  non
ammissibile a contributo. 
    Sono  altresi'   ammissibili   solo   le   attivita'   effettuate
successivamente alla data di presentazione  della  MI,  anche  se  il
documento contabile di spesa  dovesse  risultare  posteriore  a  tale
data.