Art. 9. Modalita' di presentazione istanza di riesame Qualora all'esito dell'istruttoria la domanda risulti inammissibile o in caso di riduzione dell'importo richiesto, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, il richiedente puo' presentare istanza di riesame per l'importo non ammesso. Entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione di cui all'art. 8 il richiedente presenta istanza di riesame debitamente motivata esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo-lotto2@pec.it Eventuali disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle istanze di riesame saranno oggetto di istruzioni operative emanate da AGEA OP. Non verranno prese in carico le istanze di riesame relativamente a importi non ammessi inferiori ai dieci euro. AGEA OP comunica l'esito dell'istruttoria di riesame che assume carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste dalla vigente normativa. Se il richiedente non si avvale di tale possibilita', l'istruttoria assume carattere definitivo.