(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
            Modalita' di presentazione istanza di riesame 
 
    Qualora   all'esito   dell'istruttoria   la    domanda    risulti
inammissibile o in caso di riduzione dell'importo richiesto, ai sensi
dell'art.  10-bis  della  legge  n.  241/1990,  il  richiedente  puo'
presentare istanza di riesame per l'importo non ammesso. 
    Entro e  non  oltre  dieci  giorni  dalla  comunicazione  di  cui
all'art. 8 il richiedente presenta  istanza  di  riesame  debitamente
motivata       esclusivamente       via       PEC       all'indirizzo
protocollo-lotto2@pec.it 
    Eventuali disposizioni di dettaglio riguardanti la  presentazione
delle istanze di riesame  saranno  oggetto  di  istruzioni  operative
emanate da AGEA OP. 
    Non verranno prese in carico le istanze di riesame  relativamente
a importi non ammessi inferiori  ai  dieci  euro.  AGEA  OP  comunica
l'esito dell'istruttoria di riesame che assume  carattere  definitivo
salvo le possibilita' di ricorso previste dalla vigente normativa. Se
il richiedente non si  avvale  di  tale  possibilita',  l'istruttoria
assume carattere definitivo.