(Convenzione-art. 11)
 
                              Art. 11. 
                               Rinvio 
 
    1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa
riferimento  alla  normativa  europea,  nazionale  e  provinciale  in
materia radiotelevisiva e,  in  particolare,  al  testo  unico  della
radiotelevisione, nonche' alla normativa sulla contabilita'  generale
dello Stato.