(Convenzione-art. 13)
 
                              Art. 13. 
                               Durata 
 
    1. La presente convenzione ha durata dalla  data  del  1°  aprile
2022 al 31 marzo 2023. 
    2. Le parti, di comune  accordo,  possono  procedere  al  rinnovo
della stessa, alle medesime condizioni e modalita', mediante  scambio
di note con firma digitale, da effettuarsi via PEC con  le  modalita'
di cui al precedente art. 9.2. 
    3. A seguito dell'eventuale approvazione di un nuovo contratto di
servizio, le parti, di comune accordo, potranno risolvere la presente
convenzione prima della sua scadenza naturale  e  potranno  stipulare
una nuova convenzione al fine di regolare i rapporti in funzione  del
contenuto del citato  contratto,  qualora  quest'ultimo  preveda  una
diversa disciplina rispetto a quella vigente. 
    4. Qualora circostanze  straordinarie  determinino  intollerabili
squilibri delle prestazioni previste nella  presente  convenzione,  a
richiesta di una delle parti potra' procedersi alla  revisione  degli
obblighi stabiliti in convenzione.