(Convenzione-art. 5)
 
                               Art. 5. 
               Commissione permanente di monitoraggio 
 
    1.  Entro  trenta  giorni  dalla  sottoscrizione  della  presente
convenzione,    con    decreto    del    Sottosegretario     delegato
all'informazione e  all'editoria,  sara'  istituita  una  Commissione
permanente di monitoraggio cosi' composta: Capo del Dipartimento  per
l'informazione  e  l'editoria,  tre  rappresentanti  designati  dalla
Presidenza del Consiglio, un rappresentante designato  dal  Ministero
degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e  quattro
rappresentanti indicati da Rai Com. La Commissione e' presieduta  dal
Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'editoria che, in caso di
impedimento, puo' designare un proprio delegato. 
    2. Le rispettive componenti della  Commissione  possono  definire
eventuali integrazioni della Commissione  stessa  in  funzione  degli
argomenti trattati. 
    3.  La  Commissione,  ferma  restando  l'autonomia  editoriale  e
produttiva della Rai, avra'  il  compito  di  procedere  con  cadenza
quadrimestrale, anche alla luce  dell'evoluzione  dello  scenario  di
riferimento, alla definizione delle piu' efficaci modalita' operative
di applicazione e  di  sviluppo  delle  attivita'  e  degli  obblighi
previsti nella presente convenzione, nonche' di valutare e verificare
al termine del periodo di riferimento  i  risultati  raggiunti  dalla
presente  convenzione  anche  sulla   base   delle   risultanze   del
monitoraggio contenute  nelle  informative  e  nei  rapporti  di  cui
all'art. 4 nonche' della nota del Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale di cui al medesimo articolo. 
    4. La Commissione permanente di monitoraggio  segnala,  altresi',
le proprie  valutazioni  e  le  verifiche  effettuate  sui  risultati
raggiunti dalla presente convenzione  alle  parti,  ed  eventualmente
anche al Comitato di cui  al  comma  7  del  presente  articolo,  per
l'adozione  degli  interventi  ritenuti  necessari  per  il  costante
allineamento dell'offerta e delle modalita' di distribuzione rispetto
alle finalita' della convenzione stessa. 
    5. Per la validita' delle riunioni della  Commissione  permanente
di monitoraggio e' richiesta la presenza della maggioranza  dei  suoi
componenti e  le  determinazioni  sono  assunte  con  il  voto  della
maggioranza dei presenti ad esclusione degli  astenuti.  In  caso  di
parita' di voti prevale  la  deliberazione  alla  quale  aderisce  il
presidente. 
    6.  E'  istituita  inoltre,  per   la   durata   della   presente
convenzione,  la  segreteria  tecnica,  composta  da  funzionari  del
Dipartimento stesso, di cui la Commissione permanente di monitoraggio
si avvale per l'assolvimento dei propri compiti. 
    7. La Presidenza del Consiglio, per le  questioni  di  competenza
attinenti all'attuazione della presente convenzione, potra' avvalersi
di un apposito Comitato, presieduto dal Ministro senza portafoglio  o
dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega
di funzioni relative all'informazione e all'editoria o, in sua  vece,
dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e  composto
da  rappresentanti  della  stessa  Presidenza  del   Consiglio,   del
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero  dell'economia
e delle  finanze,  alle  cui  riunioni  potranno  essere  chiamati  a
partecipare rappresentanti  del  Gruppo  Rai  e  di  altri  organismi
interessati per le valutazioni  congiunte  inerenti  il  monitoraggio
delle attivita' previste in convenzione. Tale Comitato valutera', tra
l'altro, le osservazioni, le segnalazioni  ed  i  suggerimenti  degli
italiani nel mondo in merito  ai  programmi  radiotelevisivi  di  Rai
Italia ed al loro contenuto sotto il profilo informativo e culturale,
al fine di formulare eventuali proposte e suggerimenti correttivi, in
coerenza con le linee guida della presente convenzione.