Art. 5. Commissione permanente di monitoraggio 1. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, con decreto del Sottosegretario delegato all'informazione e all'editoria, sara' istituita una Commissione permanente di monitoraggio cosi' composta: Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, tre rappresentanti designati dalla Presidenza del Consiglio, un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e quattro rappresentanti indicati da Rai Com. La Commissione e' presieduta dal Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'editoria che, in caso di impedimento, puo' designare un proprio delegato. 2. Le rispettive componenti della Commissione possono definire eventuali integrazioni della Commissione stessa in funzione degli argomenti trattati. 3. La Commissione, ferma restando l'autonomia editoriale e produttiva della Rai, avra' il compito di procedere con cadenza quadrimestrale, anche alla luce dell'evoluzione dello scenario di riferimento, alla definizione delle piu' efficaci modalita' operative di applicazione e di sviluppo delle attivita' e degli obblighi previsti nella presente convenzione, nonche' di valutare e verificare al termine del periodo di riferimento i risultati raggiunti dalla presente convenzione anche sulla base delle risultanze del monitoraggio contenute nelle informative e nei rapporti di cui all'art. 4 nonche' della nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al medesimo articolo. 4. La Commissione permanente di monitoraggio segnala, altresi', le proprie valutazioni e le verifiche effettuate sui risultati raggiunti dalla presente convenzione alle parti, ed eventualmente anche al Comitato di cui al comma 7 del presente articolo, per l'adozione degli interventi ritenuti necessari per il costante allineamento dell'offerta e delle modalita' di distribuzione rispetto alle finalita' della convenzione stessa. 5. Per la validita' delle riunioni della Commissione permanente di monitoraggio e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le determinazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ad esclusione degli astenuti. In caso di parita' di voti prevale la deliberazione alla quale aderisce il presidente. 6. E' istituita inoltre, per la durata della presente convenzione, la segreteria tecnica, composta da funzionari del Dipartimento stesso, di cui la Commissione permanente di monitoraggio si avvale per l'assolvimento dei propri compiti. 7. La Presidenza del Consiglio, per le questioni di competenza attinenti all'attuazione della presente convenzione, potra' avvalersi di un apposito Comitato, presieduto dal Ministro senza portafoglio o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega di funzioni relative all'informazione e all'editoria o, in sua vece, dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e composto da rappresentanti della stessa Presidenza del Consiglio, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, alle cui riunioni potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti del Gruppo Rai e di altri organismi interessati per le valutazioni congiunte inerenti il monitoraggio delle attivita' previste in convenzione. Tale Comitato valutera', tra l'altro, le osservazioni, le segnalazioni ed i suggerimenti degli italiani nel mondo in merito ai programmi radiotelevisivi di Rai Italia ed al loro contenuto sotto il profilo informativo e culturale, al fine di formulare eventuali proposte e suggerimenti correttivi, in coerenza con le linee guida della presente convenzione.