Art. 6. Corrispettivo 1. La Presidenza del Consiglio, preso atto delle valutazioni effettuate dalla Commissione permanente di monitoraggio ai sensi di quanto previsto ai precedenti articoli 4 e 5, corrisponde a Rai Com, per le prestazioni di cui alla presente convenzione, un corrispettivo pari ad euro 8.500.000,00 (ottomilionicinquecentomila/00), compresa IVA di legge. 2. Il suddetto corrispettivo si intende comprensivo di tutte le spese relative alla produzione ed alla diffusione dei programmi, in esse comprese le erogazioni per diritti d'autore, diritti connessi ed affini, nonche' le spese tecniche per l'utilizzo dei mezzi satellitari, multimediali, per l'organizzazione e gestione dei palinsesti. 3. Rai Com emettera' alla Presidenza del Consiglio una fattura elettronica posticipata contestualmente all'invio di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', sottoscritta dal legale rappresentante, attestante i costi sostenuti in relazione alle prestazioni dedotte in convenzione, le ore di programmazione, distinte in programmazione originale e non, e - con riferimento a Rai Italia - suddivise per genere, target di riferimento ed area di distribuzione territoriale nonche' l'effettivo livello tecnico del segnale. 4. Il pagamento del corrispettivo e' effettuato - in ottemperanza al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e in considerazione della complessita' della documentazione e della procedura prevista per il pagamento - entro sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura posticipata riferita all'intero periodo oggetto della presente convenzione, emessa da Rai Com alla Presidenza del Consiglio. 5. La fattura non potra' essere emessa da Rai Com in momento antecedente la verifica della conformita' delle prestazioni erogate, effettuata ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 e, comunque, solo in presenza di tutta la documentazione giustificativa dell'avvenuto adempimento delle prestazioni. 6. L'importo della fattura e' corretto per il valore delle eventuali penali e riduzioni di cui al successivo art. 7.