(Convenzione-art. 7)
 
                               Art. 7. 
                              Penalita' 
 
    1. In caso di  inadempienza  di  Rai  Com  nell'espletamento  dei
servizi previsti all'art. 2, non dovuto a cause di forza maggiore e/o
di  esigenze   indifferibili   quali,   a   titolo   esemplificativo,
circostanze legate all'emergenza  sanitaria  determinata  dal  «COVID
-19», saranno applicate  le  seguenti  penali  per  ciascuna  ora  di
riduzione di programmazione: 
      euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna ora di riduzione. 
    2. Il pagamento della suddetta penale  non  esonera  Rai  Com  da
eventuale responsabilita' verso i terzi. 
    3. Resta inteso che qualora il mancato  o  parziale  espletamento
dei servizi di cui all'art. 2  sia  determinato  da  cause  di  forza
maggiore e/o esigenze indifferibili, nessuna  responsabilita'  potra'
essere attribuita a Rai Com, ma soltanto una proporzionale  riduzione
del corrispettivo di cui al precedente art. 6. 
    4. A seguito di ripetute  inadempienze  (per  un  monte  ore  non
inferiore al  50%  delle  ore  complessive  di  trasmissione  di  cui
all'art. 2), la  Presidenza  del  Consiglio,  previa  notifica,  puo'
disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.