Art. 7. Penalita' 1. In caso di inadempienza di Rai Com nell'espletamento dei servizi previsti all'art. 2, non dovuto a cause di forza maggiore e/o di esigenze indifferibili quali, a titolo esemplificativo, circostanze legate all'emergenza sanitaria determinata dal «COVID -19», saranno applicate le seguenti penali per ciascuna ora di riduzione di programmazione: euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna ora di riduzione. 2. Il pagamento della suddetta penale non esonera Rai Com da eventuale responsabilita' verso i terzi. 3. Resta inteso che qualora il mancato o parziale espletamento dei servizi di cui all'art. 2 sia determinato da cause di forza maggiore e/o esigenze indifferibili, nessuna responsabilita' potra' essere attribuita a Rai Com, ma soltanto una proporzionale riduzione del corrispettivo di cui al precedente art. 6. 4. A seguito di ripetute inadempienze (per un monte ore non inferiore al 50% delle ore complessive di trasmissione di cui all'art. 2), la Presidenza del Consiglio, previa notifica, puo' disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.