(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                               Art. 1. 
                Modifiche al capitolo I del Titolo VI 
 
    Al capitolo I, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti con i seguenti. 
    «2. Fonti normative. 
    La materia e' regolata: 
      per le SGR che gestiscono OICVM, dalla direttiva  UCITS,  dalle
direttive 2010/43/UE e 2010/44/UE del 1° luglio 2010, dal regolamento
delegato (UE) 2016/438 del 17 dicembre  2015,  recanti  modalita'  di
attuazione della direttiva UCITS, nonche' dal regolamento UE  del  1°
luglio 2010, n. 584/2010 recante  la  disciplina  sulla  forma  e  il
contenuto  del  modello  standard  della  lettera   di   notifica   e
dell'attestato dell'OICVM, l'utilizzo di  mezzi  elettronici  per  la
comunicazione tra le autorita'  competenti  ai  fini  della  notifica
nonche' le procedure per le verifiche sul posto e le  indagini  e  lo
scambio di informazioni tra autorita' competenti; 
      per le SGR che gestiscono FIA,  dalla  direttiva  AIFMD  e  dal
regolamento  delegato  (UE)  n.  231/2013,   contenente   misure   di
esecuzione della direttiva AIFMD, con  particolare  riferimento  agli
articoli 113-115 che disciplinano i meccanismi di cooperazione con le
autorita' competenti dei Paesi terzi; 
      dalla direttiva (UE) 2019/1160 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 giugno 2019 che modifica le direttive UCITS e  AIFMD
per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi
di investimento collettivo; 
      dal regolamento (UE) 2019/1156 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  20  giugno  2019  per  facilitare  la   distribuzione
transfrontaliera degli organismi di  investimento  collettivo  e  che
modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e  (UE)  n.
1286/2014; 
      dalle seguenti disposizioni del TUF: 
        art. 6-bis, relativo ai poteri informativi e di indagine; 
        art. 6-ter, relativo ai poteri ispettivi; 
        art. 7, relativo ai poteri di intervento  nei  confronti  dei
soggetti abilitati(1); 
        art. 7-ter, relativo ai poteri ingiuntivi nei confronti degli
intermediari nazionali e non UE; 
        art. 7-quater, relativo ai poteri ingiuntivi nei confronti di
intermediari UE; 
        art. 7-quinquies, relativo ai poteri ingiuntivi nei confronti
degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia; 
        art. 41, concernente  l'operativita'  transfrontaliera  delle
SGR; 
        art.  41-bis,  concernente  l'operativita'  in  Italia  delle
societa' di gestione UE; 
        art. 41-ter, concernente l'operativita' in Italia  dei  GEFIA
UE; 
        art. 42, relativo alla commercializzazione in Italia di quote
o di azioni di OICVM UE; 
        art. 43, concernente la commercializzazione di FIA riservati; 
        art.  44,  concernente  la  commercializzazione  di  FIA  non
riservati; 
        art. 46-ter, concernente l'erogazione diretta di  crediti  da
parte di FIA UE in Italia; 
        dal decreto ministeriale; 
        dal regolamento della  Banca  d'Italia  del  21  luglio  2021
recante l'individuazione dei termini  e  delle  unita'  organizzative
responsabili   dei   procedimenti   amministrativi   e   delle   fasi
procedimentali di competenza della Banca d'Italia e della  Unita'  di
informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e  4
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
    
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(1) Per  «soggetti  abilitati»  si  intendono  i  soggetti   definiti
    all'art. 1, comma 1, lettera r),  tra  cui  in  particolare  SGR,
    societa' di gestione UE con succursali in Italia,  SICAF,  SICAV,
    GEFIA UE con succursale in Italia.

    
    3. Procedimenti amministrativi. 
    Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi  di  cui  al
presente titolo: 
      divieto all'insediamento di succursali di SGR italiane in Stati
UE (termine: quaranta giorni); 
      divieto per una SGR che  gestisce  OICVM  di  dare  corso  alle
modifiche operative comunicate in occasione dell'insediamento di  una
succursale in uno Stato UE (termine: quaranta giorni); 
      divieto per una SGR di  dare  corso  alle  modifiche  operative
comunicate in occasione: a) dell'insediamento di  una  succursale  in
uno Stato UE; b) dell'avvio della libera prestazione  di  servizi  in
uno  Stato  UE  per  violazione  della  disciplina   sulla   gestione
collettiva del risparmio (termine: quindici giorni lavorativi); 
      divieto  di  modifiche  rilevanti  delle  informazioni  e   dei
documenti trasmessi con la lettera di notifica  relativa  all'offerta
in altro Stato UE di OICVM da parte di SGR o SICAV ai sensi dell'art.
41 TUF (termine: quindici giorni lavorativi); 
      divieto  di  modifiche  rilevanti  delle  informazioni  e   dei
documenti trasmessi con la lettera di notifica  relativa  all'offerta
in Italia o in altro Stato UE di FIA italiani riservati e FIA  UE  da
parte di SGR, SICAV o SICAF  ai  sensi  dell'art.  43  TUF  (termine:
quindici giorni lavorativi); 
      approvazione o modifica del regolamento dell'OICVM istituito in
Italia da una societa' di gestione UE (termine: trenta giorni); 
      approvazione del regolamento del FIA non riservato, e delle sue
modifiche, istituito in  Italia  da  un  GEFIA  UE  (termine:  trenta
giorni); 
      divieto dell'investimento  in  crediti  a  valere  sul  proprio
patrimonio in Italia per FIA UE (termine: sessanta giorni); 
      autorizzazione all'insediamento di una  succursale  di  SGR  in
Stati terzi (termine: novanta giorni); 
      autorizzazione alla libera prestazione di servizi da  parte  di
SGR in Stati terzi (termine sessanta giorni).».