(Allegato A-art. 1)
                                                           Allegato A 
 
                                   (Art. 1, comma 1, del Regolamento) 
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei  rapporti  tra  il
  Ministero della  salute,  i  medici  ambulatoriali,  specialisti  e
  generici, e le altre professionalita' sanitarie (biologi,  chimici,
  psicologi)  operanti  negli  ambulatori  direttamente  gestiti  dal
  Ministero della salute per l'assistenza sanitaria  e  medico-legale
  al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. 
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI  RAPPORTI  TRA  IL
  MINISTERO DELLA  SALUTE,  I  MEDICI  AMBULATORIALI,  SPECIALISTI  E
  GENERICI, E LE ALTRE PROFESSIONALITA' SANITARIE (BIOLOGI,  CHIMICI,
  PSICOLOGI)  OPERANTI  NEGLI  AMBULATORI  DIRETTAMENTE  GESTITI  DAL
  MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ASSISTENZA SANITARIA  E  MEDICO-LEGALE
  AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE. 
 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
 
    1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale, ai  sensi  dell'art.
18, comma 7, del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  e
successive modificazioni, regola i rapporti tra  il  Ministero  della
Salute, i medici specialisti e generici e le  altre  professionalita'
sanitarie (biologi, chimici e psicologi) che operano negli ambulatori
direttamente gestiti dagli uffici competenti (di  seguito  denominati
Uffici  USMAF-SASN)  della  Direzione  generale   della   prevenzione
sanitaria (di seguito denominata DGPRE). 
    2. I relativi rapporti sono regolati, per la  parte  compatibile,
dalla  normativa  e  dagli  istituti  economici  di  cui  all'Accordo
Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 che disciplina i rapporti  con
i medici  specialisti  ambulatoriali  interni,  veterinari  ed  altre
professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ai sensi del
Decreto  legislativo  30  dicembre  1992,   n.   502   e   successive
modificazioni e dell'art. 48, comma 8, della legge 23 dicembre  1978,
n. 833, con le modificazioni, integrazioni e adattamenti di cui  agli
articoli che seguono, resi necessari  dalle  peculiari  esigenze  del
Ministero della salute  ai  fini  dell'erogazione  delle  prestazioni
sanitarie ambulatoriali, ivi comprese quelle medico legali, rese  dai
medici  ambulatoriali,  specialisti  e  generici,   e   dalle   altre
professionalita'  sanitarie  al  personale  navigante,  marittimo   e
dell'aviazione civile, ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto-legge 2  luglio  1982,
n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627 e del decreto
ministeriale 22 febbraio 1984. 
    3. I medici specialisti  e  generici  convenzionati  e  le  altre
professionalita' sanitarie,  ai  quali  e'  comunque  riconosciuta  e
garantita  la  piena  autonomia  professionale,  si  attengono   alle
direttive  ministeriali  compatibili  con  il  presente  regolamento,
emanato per assicurare un'assistenza  efficace  e  tempestiva  ed  il
regolare funzionamento  degli  ambulatori;  essi,  sotto  il  profilo
funzionale,  dipendono  dal  Direttore  USMAF-SASN   territorialmente
competente. 
    4. La gestione giuridica ed economica del personale ambulatoriale
disciplinato dal presente Accordo Collettivo Nazionale  e'  demandata
dall'art.  3,  comma  1,  del  decreto  ministeriale  8  aprile  2015
(individuazione degli uffici dirigenziali di  livello  non  generale)
all'Ufficio 10 della DGPRE. Dal punto di vista  tecnico  sanitario  i
medici generici e specialisti e le altre  professionalita'  sanitarie
ambulatoriali   dipendono,   invece,   dai    Direttori    USMAF-SASN
territorialmente competenti. La DGPRE cura il  coordinamento  tecnico
funzionale degli Uffici USMAF -SASN, come previsto dal  comma  2  del
citato art. 3 del D.M. 08 aprile  2015  che  individua  i  compiti  e
l'articolazione in unita' territoriali ed  ambulatori  SASN  degli  8
USMAF-SASN previsti sul territorio nazionale. 
    5.   Ai   medici   generici   ambulatoriali   ed    alle    altre
professionalita' sanitarie si estendono, in  quanto  applicabili,  le
norme previste per i medici specialisti ambulatoriali di cui al  capo
I, salvo quanto disposto  negli  articoli  del  capo  II  e  III  del
presente Accordo. 
    6. Il presente  Accordo,  che  entra  in  vigore  dalla  data  di
pubblicazione del decreto  di  approvazione,  disciplina  i  rapporti
normativi ed economici per il triennio 2016-2018 e sara' valido  fino
alla pubblicazione del successivo Accordo.