Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Centro Internazionale per l'Ingegneria Genetica e la Biotecnologia (ICGEB) relativo alle attivita' del Centro e alla sua Sede situata in Italia Considerata l'iniziativa intrapresa dall'UNIDO per la promozione e la creazione di un Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologie di elevata eccellenza, (qui di seguito denominato "ICGEB" o "il Centro"), raccomandato in particolare durante l'Incontro di Alto Livello tenutosi a Belgrado il 13 - 17 dicembre 1982; Considerato lo Statuto dell'ICGEB (qui di seguito denominato "lo Statuto") fatto a Madrid il 13 maggio 1983, che lo istituisce quale organizzazione internazionale comprendente un centro ed una rete di centri affiliati nazionali, subnazionali e regionali; Considerati i Protocolli sull'ICGEB, fatti a Vienna il 4 aprile 1984 e a Trieste il 24 ottobre 2007, che stabiliscono la Sede del Centro a Trieste, Italia, Nuova Delhi, India e Citta' del Capo, Sudafrica; Considerata la Legge Italiana n. 103 del 15 marzo 1986, che autorizza la ratifica lo Statuto dell'ICGEB del 1983 ed il Protocollo del 1984; Constatata l'entrata in vigore dello Statuto il 3 febbraio 1994, a seguito della 24a ratifica da parte di uno Stato Membro per come previsto dall'Articolo I dello Statuto; Premesso che il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato "il Governo") intende fornire all'ICGEB i fondi per le sue attivita' di ricerca e una sede adeguata sul territorio italiano; Premesso che il Governo si impegna a concedere al Centro tutti i privilegi, le immunita', le esenzioni e le agevolazioni necessari per consentire lo svolgimento delle sue funzioni; Premesso che la Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946 (qui di seguito denominata "la Convenzione Generale") alla quale la Repubblica Italiana ha aderito il 3 febbraio 1958, si applica all'ICGEB, alla sua sede, ai fondi e ai beni, cosi' come al personale e alle attivita' ufficiali in Italia; Ai sensi dell'Articolo 12 dello Statuto, secondo cui il Centro conclude un accordo di sede con il Governo ospitante; Tutto cio' premesso il Governo e l'ICGEB, qui di seguito denominati collettivamente "le Parti" e ciascuna singolarmente "Parte", hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Per gli scopi di questo Accordo, (a) "Direttore" indica la persona eletta dal Comitato dei Governatori dell'ICGEB in qualita' di Direttore Generale del Centro; (b) "funzionari" indica tutti i membri del personale amministrativo, tecnico e scientifico dell'ICGEB impiegati presso il Centro, indipendentemente dalla nazionalita', eccezione fatta per quelli assunti con contratti di lavoro nazionali o retribuiti con un compenso orario; (c) "esperti" indica le persone che svolgono incarichi ad hoc per il Direttore Generale, indipendentemente dal luogo di lavoro; (d) "familiari" indica il coniuge, il partner di un'unione civile dello stesso sesso, o situazioni equivalenti regolate da un ordinamento giuridico diverso da quello italiano e i figli a carico che facciano parte del nucleo familiare di un membro del personale; (e) "autorita' competenti" indica le autorita' centrali, locali e le altre autorita' ai sensi delle leggi della Repubblica Italiana; (f) "locali" indica gli edifici o parte degli edifici occupati permanentemente o temporaneamente dall'ICGEB o in occasione di incontri convocati dall'ICGEB nella Repubblica Italiana, e, in base a quanto definito nell'Allegato 1 o in qualsiasi Accordo Supplementare al presente Accordo, compreso qualsiasi altro terreno, edifici o piattaforme che possano essere di volta in volta inclusi, temporaneamente o permanentemente, in conformita' al presente Accordo o agli Accordi Supplementari stipulati con il Governo; (g) "proprieta' del Centro" indica tutte le proprieta', inclusi i fondi, i redditi e gli altri beni appartenenti al Centro o detenuti o amministrati dal Centro a sostegno delle funzioni del Centro; (h) "manutenzione ordinaria e riparazioni" indica le attivita' che i proprietari o gli utilizzatori di beni immobili sono obbligati ad intraprendere periodicamente al fine di poter utilizzare i beni per la durata prevista degli stessi. La manutenzione ordinaria e le riparazioni non modificano i beni immobili o le loro prestazioni, ma semplicemente ne mantengono il buon funzionamento o ne ripristinano le condizioni precedenti in caso di guasto. La manutenzione ordinaria e le riparazioni non includono il pagamento delle assicurazioni, delle imposte e dei contributi, inclusi quelli previsti dalla legge italiana o da disposizioni amministrative. (i) "manutenzione straordinaria" indica importanti ristrutturazioni o l'ampliamento di beni immobili che aumentano le prestazioni o la capacita' dei beni immobili esistenti o che ne prolungano significativamente la vita utile prevista in precedenza.