(Accordo-art. 1)
Accordo tra  il  Governo  della  Repubblica  Italiana  ed  il  Centro
  Internazionale per l'Ingegneria Genetica e la Biotecnologia (ICGEB)
  relativo alle attivita' del Centro  e  alla  sua  Sede  situata  in
  Italia 
 
    Considerata l'iniziativa intrapresa dall'UNIDO per la  promozione
e la creazione di un Centro Internazionale di Ingegneria  Genetica  e
Biotecnologie di  elevata  eccellenza,  (qui  di  seguito  denominato
"ICGEB"  o  "il  Centro"),  raccomandato   in   particolare   durante
l'Incontro di Alto Livello tenutosi a Belgrado il 13  -  17  dicembre
1982; 
    Considerato lo Statuto dell'ICGEB (qui di seguito denominato  "lo
Statuto") fatto a Madrid il 13 maggio 1983, che lo  istituisce  quale
organizzazione internazionale comprendente un centro ed una  rete  di
centri affiliati nazionali, subnazionali e regionali; 
    Considerati i Protocolli sull'ICGEB, fatti a Vienna il  4  aprile
1984 e a Trieste il 24 ottobre 2007, che  stabiliscono  la  Sede  del
Centro a Trieste, Italia, Nuova  Delhi,  India  e  Citta'  del  Capo,
Sudafrica; 
    Considerata la Legge Italiana n.  103  del  15  marzo  1986,  che
autorizza la ratifica lo Statuto dell'ICGEB del 1983 ed il Protocollo
del 1984; 
    Constatata l'entrata in vigore dello Statuto il 3 febbraio  1994,
a seguito della 24a ratifica da parte di uno Stato  Membro  per  come
previsto dall'Articolo I dello Statuto; 
    Premesso che il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito
denominato "il Governo") intende fornire all'ICGEB i fondi per le sue
attivita' di ricerca e una sede adeguata sul territorio italiano; 
    Premesso che il Governo si impegna a concedere al Centro tutti  i
privilegi, le immunita', le esenzioni e le agevolazioni necessari per
consentire lo svolgimento delle sue funzioni; 
    Premesso che la Convenzione sui Privilegi e  le  Immunita'  delle
Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea Generale delle  Nazioni  Unite
il 13 febbraio  1946  (qui  di  seguito  denominata  "la  Convenzione
Generale") alla quale la Repubblica Italiana ha aderito il 3 febbraio
1958, si applica all'ICGEB, alla sua sede, ai fondi e ai beni,  cosi'
come al personale e alle attivita' ufficiali in Italia; 
    Ai sensi dell'Articolo 12 dello Statuto, secondo  cui  il  Centro
conclude un accordo di sede con il Governo ospitante; 
    Tutto cio'   premesso  il  Governo  e  l'ICGEB,  qui  di  seguito
denominati  collettivamente  "le  Parti"  e  ciascuna   singolarmente
"Parte", 
    hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
                             Definizioni 
 
    Per gli scopi di questo Accordo, 
      (a) "Direttore" indica  la  persona  eletta  dal  Comitato  dei
Governatori dell'ICGEB in qualita' di Direttore Generale del Centro; 
      (b)  "funzionari"  indica  tutti   i   membri   del   personale
amministrativo, tecnico e scientifico dell'ICGEB impiegati presso  il
Centro, indipendentemente dalla  nazionalita',  eccezione  fatta  per
quelli assunti con contratti di lavoro nazionali o retribuiti con  un
compenso orario; 
      (c) "esperti" indica le persone che svolgono incarichi  ad  hoc
per il Direttore Generale, indipendentemente dal luogo di lavoro; 
      (d) "familiari" indica il  coniuge,  il  partner  di  un'unione
civile dello stesso sesso, o situazioni equivalenti  regolate  da  un
ordinamento giuridico diverso da quello italiano e i figli  a  carico
che facciano parte del nucleo familiare di un membro del personale; 
      (e) "autorita' competenti" indica le autorita' centrali, locali
e le altre autorita' ai sensi delle leggi della Repubblica Italiana; 
      (f) "locali" indica gli edifici o parte degli edifici  occupati
permanentemente  o  temporaneamente  dall'ICGEB  o  in  occasione  di
incontri convocati dall'ICGEB nella Repubblica Italiana, e, in base a
quanto definito nell'Allegato 1 o in qualsiasi Accordo  Supplementare
al presente Accordo, compreso  qualsiasi  altro  terreno,  edifici  o
piattaforme  che  possano  essere  di   volta   in   volta   inclusi,
temporaneamente o permanentemente, in conformita' al presente Accordo
o agli Accordi Supplementari stipulati con il Governo; 
      (g) "proprieta' del Centro" indica tutte le proprieta', inclusi
i fondi, i redditi e gli altri beni appartenenti al Centro o detenuti
o amministrati dal Centro a sostegno delle funzioni del Centro; 
      (h) "manutenzione ordinaria e riparazioni" indica le  attivita'
che i proprietari o gli utilizzatori di beni immobili sono  obbligati
ad intraprendere periodicamente al fine di poter  utilizzare  i  beni
per la durata prevista degli stessi. La manutenzione ordinaria  e  le
riparazioni non modificano i beni immobili o le loro prestazioni,  ma
semplicemente ne mantengono il buon funzionamento o  ne  ripristinano
le condizioni precedenti in caso di guasto. La manutenzione ordinaria
e le riparazioni non  includono  il  pagamento  delle  assicurazioni,
delle imposte e dei contributi, inclusi quelli previsti  dalla  legge
italiana o da disposizioni amministrative. 
      (i)    "manutenzione    straordinaria"    indica     importanti
ristrutturazioni o l'ampliamento di beni immobili  che  aumentano  le
prestazioni o la capacita' dei  beni  immobili  esistenti  o  che  ne
prolungano significativamente la vita utile prevista in precedenza.