(Accordo-art. 10)
                             Articolo 10 
 
                   Risorse finanziarie dell'ICGEB 
 
    1. L'ICGEB ha il diritto di detenere valuta nazionale o estera ed
altre risorse finanziarie, e di gestire  conti  correnti  bancari  in
qualsiasi valuta, senza essere soggetto alle leggi e  ai  regolamenti
che disciplinano il controllo dei cambi e le questioni correlate. 
    2. L'ICGEB ha il  diritto  di  trasferire  liberamente  fondi  in
valuta nazionale o estera verso, da e all'interno dell'Italia,  e  di
convertire tali risorse liberamente  in  altre  valute  al  tasso  di
cambio piu' favorevole nel momento della conversione.