Articolo 11 Esenzione da imposte, dazi, restrizioni all'importazione o all'esportazione Nell'esercizio delle proprie funzioni ufficiali, il Centro, i suoi beni, i fondi e le ulteriori proprieta' saranno esenti da: a. qualsiasi imposizione diretta; b. qualsiasi imposizione indiretta relativa agli acquisti, alle transazioni e ai servizi, ivi compresi quelli indicati all'Articolo 9; c. qualsiasi forma di dazi doganali, imposte, prelievi, tasse, pedaggi e qualsiasi altra tassa, proibizioni e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni sui beni di qualsiasi tipo del Centro; d. qualsiasi imposta sui veicoli a motore per i suoi automezzi ufficiali, che devono essere immatricolati in una serie speciale. I carburanti e i lubrificanti per tali veicoli possono essere importati in esenzione dai dazi doganali secondo le quantita' e le tariffe prevalenti per le missioni diplomatiche in Italia. I veicoli importati esenti da dazi ed imposte ai sensi del presente Accordo non saranno venduti o ceduti ad un terzo salvo che le autorita' italiane abbiano fornito il loro previo accordo ed i dazi, imposte ed i contributi applicabili siano stati corrisposti. Ove detti dazi, imposte e contributi siano calcolati sulla base del valore del veicolo, si applicherebbero il valore al momento della cessione e le aliquote in vigore a quel momento.