(Accordo-art. 11)
                             Articolo 11 
 
Esenzione  da   imposte,   dazi,   restrizioni   all'importazione   o
                          all'esportazione 
 
    Nell'esercizio delle proprie funzioni  ufficiali,  il  Centro,  i
suoi beni, i fondi e le ulteriori proprieta' saranno esenti da: 
      a. qualsiasi imposizione diretta; 
      b. qualsiasi imposizione indiretta relativa agli acquisti, alle
transazioni e ai servizi, ivi compresi quelli  indicati  all'Articolo
9; 
      c. qualsiasi forma di dazi doganali, imposte, prelievi,  tasse,
pedaggi e qualsiasi altra  tassa,  proibizioni  e  restrizioni  sulle
importazioni ed esportazioni sui beni di qualsiasi tipo del Centro; 
      d. qualsiasi imposta sui veicoli a motore per i suoi  automezzi
ufficiali, che devono essere immatricolati in una serie  speciale.  I
carburanti e i lubrificanti per tali veicoli possono essere importati
in esenzione dai dazi doganali secondo  le  quantita'  e  le  tariffe
prevalenti  per  le  missioni  diplomatiche  in  Italia.  I   veicoli
importati esenti da dazi ed imposte ai sensi del presente Accordo non
saranno venduti o ceduti ad un terzo salvo che le autorita'  italiane
abbiano fornito il loro previo  accordo  ed  i  dazi,  imposte  ed  i
contributi applicabili  siano  stati  corrisposti.  Ove  detti  dazi,
imposte e contributi  siano  calcolati  sulla  base  del  valore  del
veicolo, si applicherebbero il valore al momento della cessione e  le
aliquote in vigore a quel momento.