(Accordo-art. 12)
                             Articolo 12 
 
                        Funzionari del Centro 
 
    1.  I  funzionari  godono,  all'interno  e  nei  confronti  della
Repubblica   Italiana,   dei   seguenti   privilegi,   immunita'    e
agevolazioni: 
      a. immunita' di giurisdizione per gli atti da essi compiuti  in
veste ufficiale  (parole  e  scritti  comprese);  tale  immunita'  di
giurisdizione  continuera'  ad  essere  accordata  anche  qualora  le
persone interessate non fossero piu' impegnate nell'esercizio di tali
funzioni; 
      b. esenzione  da  qualsiasi  imposta  sugli  stipendi  e  sugli
emolumenti versati dall'ICGEB; 
      c. esenzione per i funzionari che non sono cittadini italiani e
che non sono residenti permanenti della Repubblica Italiana, da  ogni
forma di tassazione diretta sul reddito diversa da quella prevista al
paragrafo (b.) derivante da fonti al di fuori dell'Italia; 
      d. esenzione da qualsiasi obbligo di  servizio  militare  o  da
qualsiasi altro servizio obbligatorio in Italia; 
      e. esenzione per se stessi, per i propri  familiari  e  per  il
proprio  personale  domestico   dalle   disposizioni   che   limitano
l'immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli stranieri; 
      f. esenzione per se stessi nei  casi  di  lavoro  ufficiale  da
qualsiasi restrizione  alla  circolazione  e  ai  viaggi  all'interno
dell'Italia; 
      g. il diritto di importare per il  proprio  uso  personale,  in
regime di esenzione da dazi e imposte (compresa l'Imposta sul  Valore
Aggiunto, IVA), e ogni altro prelievo,  divieto  o  restrizione  alle
importazioni in occasione della loro  prima  assunzione  di  incarico
presso il Centro, il mobilio e gli  effetti  personali,  inclusa  una
autovettura, spediti in uno  o  piu'  spedizioni  separate  entro  un
ragionevole periodo di tempo e in ogni caso, entro 18 mesi dalla loro
entrata in servizio presso il Centro; 
      h. il diritto, al termine delle loro  funzioni  in  Italia,  di
esportare il proprio mobilio e i propri  effetti  personali,  inclusi
gli autoveicoli, senza imposte e dazi. 
    2.  I  funzionari  di  nazionalita'  italiana  o  con   residenza
permanente in Italia godranno solo dei privilegi  e  delle  immunita'
indicati nella Sezione 18 della Convenzione Generale, compresi quelli
relativi alle imposte  sugli  stipendi  e  sugli  emolumenti  versati
dall'ICGEB. 
    3. In  conformita'  alle  disposizioni  della  Sezione  17  della
Convenzione Generale, il Centro informa le  autorita'  competenti  in
merito ai nomi dei funzionari assegnati al Centro. 
    4. Oltre ai privilegi e alle immunita' specificate  nel  presente
articolo, il Direttore gode per se stesso e per i suoi familiari, dei
privilegi,  immunita',  esenzioni  ed  agevolazioni   concessi   agli
Ambasciatori che sono capi' di missione ma  che  non  sono  cittadini
italiani o non hanno residenza permanente in Italia. 
    5. A tutti i funzionari dell'ICGEB sara'  fornita  una  carta  di
identita'  speciale  che  certifica  il  fatto  che  sono  funzionari
dell'ICGEB che godono dei privilegi e delle immunita' specificati nel
presente Accordo.