Articolo 13 Accesso dei familiari al mercato del lavoro 1. Ai familiari che non siano cittadini italiani e che non sono residenti permanenti nella Repubblica Italiana e' consentito svolgere in Italia lavoro dipendente o autonomo, in conformita' alle leggi italiane. 2. Ai sensi del comma 1, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale rilascia una carta di identita' per i familiari impegnati in attivita' lavorativa, come indicato all'Articolo 12, paragrafo 5.