(Accordo-art. 13)
                             Articolo 13 
 
             Accesso dei familiari al mercato del lavoro 
 
    1. Ai familiari che non siano cittadini italiani e che  non  sono
residenti permanenti nella Repubblica Italiana e' consentito svolgere
in Italia lavoro dipendente o autonomo,  in  conformita'  alle  leggi
italiane. 
    2. Ai sensi del comma 1, il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale rilascia una carta  di  identita'  per  i
familiari  impegnati   in   attivita'   lavorativa,   come   indicato
all'Articolo 12, paragrafo 5.