Articolo 14 Esperti 1. Agli esperti sara' concessa l'esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti versati dal Centro. 2. Nello svolgimento delle missioni per conto del Direttore, gli esperti godono delle immunita', dei privilegi e delle agevolazioni contenuti all'interno dell'Articolo VI della Convenzione Generale.