(Accordo-art. 14)
                             Articolo 14 
 
                               Esperti 
 
    1. Agli esperti sara' concessa l'esenzione da  qualsiasi  imposta
sugli stipendi e sugli emolumenti versati dal Centro. 
    2. Nello svolgimento delle missioni per conto del Direttore,  gli
esperti godono delle immunita', dei privilegi  e  delle  agevolazioni
contenuti all'interno dell'Articolo VI della Convenzione Generale.