Articolo 15 Rappresentanti degli Stati Membri 1. I rappresentanti degli Stati Membri, insieme ai loro supplenti, consiglieri, esperti tecnici e segretari delle delegazioni, che partecipano alle riunioni del Comitato dei Governatori e del Consiglio dei Consiglieri scientifici dell'ICGEB godono, senza alcun pregiudizio rispetto ad ogni altro privilegio o immunita' di cui possano beneficiare, dei seguenti privilegi ed immunita' nell'esercizio delle proprie funzioni e durante i viaggi da e per la sede della riunione: (a) immunita' da arresto o detenzione; (b) immunita' di giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; tale immunita' di giurisdizione continuera' ad essere accordata anche se le persone interessate non dovessero piu' essere impegnate nell'esercizio di tali funzioni; (c) inviolabilita' di tutte le carte, documenti e materiale ufficiale; (d) il diritto di fare uso di codici e di ricevere documenti o corrispondenza per corriere o plichi sigillati; (e) esenzione, per se' e per i congiunti, dalle restrizioni in materia di immigrazione, dalle formalita' di registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio militare durante la visita o il transito nello Stato membro durante l'esercizio delle proprie funzioni; (f) le stesse agevolazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate ai rappresentanti di governi stranieri in missioni ufficiali temporanee; (g) le stesse immunita' e agevolazioni per i loro bagagli personali concesse ai funzionari di rango comparabile in servizio presso missioni diplomatiche. 2. I privilegi e le immunita' sono concessi alle persone indicate nel paragrafo 1 del presente Articolo al fine di salvaguardare l'esercizio indipendente delle loro funzioni in relazione all'ICGEB e non per vantaggio personale degli individui stessi. Tutte le persone che godono di tali privilegi ed immunita' hanno il dovere di osservare, sotto tutti gli altri aspetti, le leggi e i regolamenti dello Stato Membro. 3. Le disposizioni di questo Articolo si applicano indipendentemente dal fatto che lo Stato Membro mantenga o meno relazioni diplomatiche con lo Stato di cui la persona identificata nel paragrafo 1 del presente Articolo e' cittadina e indipendentemente dal fatto che lo Stato di cui quella persona e' cittadina conceda un analogo privilegio o immunita' agli inviati diplomatici o ai cittadini dello Stato Membro. 4. Le disposizioni ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ad una persona della nazionalita' dello Stato Membro.