(Accordo-art. 15)
                             Articolo 15 
 
                  Rappresentanti degli Stati Membri 
 
    1.  I  rappresentanti  degli  Stati  Membri,  insieme   ai   loro
supplenti,   consiglieri,   esperti   tecnici   e   segretari   delle
delegazioni,  che  partecipano  alle  riunioni   del   Comitato   dei
Governatori e del Consiglio dei  Consiglieri  scientifici  dell'ICGEB
godono, senza alcun pregiudizio rispetto ad ogni altro  privilegio  o
immunita' di cui  possano  beneficiare,  dei  seguenti  privilegi  ed
immunita' nell'esercizio delle proprie funzioni e durante i viaggi da
e per la sede della riunione: 
      (a) immunita' da arresto o detenzione; 
      (b) immunita' di giurisdizione per le parole dette o scritte  e
per tutti  gli  atti  compiuti  nell'esercizio  delle  loro  funzioni
ufficiali; tale immunita'  di  giurisdizione  continuera'  ad  essere
accordata anche se le persone interessate non dovessero  piu'  essere
impegnate nell'esercizio di tali funzioni; 
      (c) inviolabilita' di tutte le  carte,  documenti  e  materiale
ufficiale; 
      (d) il diritto di fare uso di codici e di ricevere documenti  o
corrispondenza per corriere o plichi sigillati; 
      (e) esenzione, per se' e per i congiunti, dalle restrizioni  in
materia di immigrazione,  dalle  formalita'  di  registrazione  degli
stranieri e dagli obblighi di servizio militare durante la  visita  o
il transito nello Stato  membro  durante  l'esercizio  delle  proprie
funzioni; 
      (f) le stesse agevolazioni in materia di restrizioni  valutarie
o di cambio accordate  ai  rappresentanti  di  governi  stranieri  in
missioni ufficiali temporanee; 
      (g) le stesse immunita'  e  agevolazioni  per  i  loro  bagagli
personali concesse ai funzionari di  rango  comparabile  in  servizio
presso missioni diplomatiche. 
    2. I privilegi e le immunita' sono concessi alle persone indicate
nel paragrafo 1  del  presente  Articolo  al  fine  di  salvaguardare
l'esercizio indipendente delle loro funzioni in relazione all'ICGEB e
non per vantaggio personale degli individui stessi. Tutte le  persone
che godono  di  tali  privilegi  ed  immunita'  hanno  il  dovere  di
osservare, sotto tutti gli altri aspetti, le leggi  e  i  regolamenti
dello Stato Membro. 
    3.   Le   disposizioni   di   questo   Articolo   si    applicano
indipendentemente dal fatto che  lo  Stato  Membro  mantenga  o  meno
relazioni diplomatiche con lo Stato di cui  la  persona  identificata
nel   paragrafo   1   del   presente   Articolo   e'   cittadina    e
indipendentemente dal fatto che lo Stato di  cui  quella  persona  e'
cittadina conceda un analogo  privilegio  o  immunita'  agli  inviati
diplomatici o ai cittadini dello Stato Membro. 
    4. Le disposizioni ai paragrafi 1 e 2 del presente  Articolo  non
si applicano ad una persona della nazionalita' dello Stato Membro.