Articolo 17 Previdenza sociale 1. Il Centro si assicura che i membri del personale siano coperti da un'adeguata assicurazione sanitaria e previdenziale tramite enti assicurativi pubblici o privati della Repubblica Italiana o di qualsiasi altro Stato che forniscano copertura sul territorio italiano e le cui regole devono essere rese note alle autorita' competenti. L'assicurazione sanitaria coprira' anche i componenti del nucleo familiare del membro del personale, identificati ai sensi della normativa pertinente. 2. I membri del personale saranno esenti da tutti i contributi obbligatori agli enti di previdenza sociale italiani. Tuttavia, i membri del personale hanno la possibilita' di contribuire, su base volontaria, al sistema di previdenza sociale italiano e di conseguenza di beneficiarne. 3. E' possibile stipulare accordi complementari per permettere ai membri del personale di beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario pubblico italiano. 4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai familiari, a meno che non siano lavoratori autonomi in Italia e abbiano diritto a ricevere le indennita' della previdenza sociale dalla Repubblica Italiana.