(Accordo-art. 17)
                             Articolo 17 
 
                         Previdenza sociale 
 
    1. Il Centro si assicura che i membri del personale siano coperti
da un'adeguata assicurazione sanitaria e previdenziale  tramite  enti
assicurativi pubblici  o  privati  della  Repubblica  Italiana  o  di
qualsiasi  altro  Stato  che  forniscano  copertura  sul   territorio
italiano e le cui regole  devono  essere  rese  note  alle  autorita'
competenti. L'assicurazione sanitaria coprira' anche i componenti del
nucleo familiare del membro  del  personale,  identificati  ai  sensi
della normativa pertinente. 
    2. I membri del personale saranno esenti da  tutti  i  contributi
obbligatori agli enti di previdenza  sociale  italiani.  Tuttavia,  i
membri del personale hanno la possibilita' di  contribuire,  su  base
volontaria,  al  sistema  di  previdenza  sociale   italiano   e   di
conseguenza di beneficiarne. 
    3. E' possibile stipulare accordi complementari per permettere ai
membri del personale di beneficiare dei servizi forniti  dal  sistema
sanitario pubblico italiano. 
    4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai familiari, a
meno che non siano lavoratori autonomi in Italia e abbiano diritto  a
ricevere le indennita'  della  previdenza  sociale  dalla  Repubblica
Italiana.