(Accordo-art. 18)
                             Articolo 18 
 
                        Disposizioni speciali 
 
    1. Fatti salvi i loro privilegi e le  loro  immunita',  tutte  le
persone che godono dei privilegi  e  delle  immunita'  ai  sensi  del
presente  Accordo  hanno  il  dovere  di  rispettare  le  leggi  e  i
regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica Italiana e  non
devono interferire negli affari interni dello Stato. 
    2. I privilegi e le immunita' concessi con  il  presente  Accordo
non sono concessi a vantaggio personale dei  beneficiari.  Essi  sono
unicamente  concessi  nell'interesse  del  Centro,  specialmente  per
garantire in ogni circostanza la liberta' di  azione  e  la  completa
indipendenza delle persone interessate. 
    3. Il Centro coopera  sempre  con  le  autorita'  competenti  per
facilitare  l'applicazione  delle  leggi  italiane  e   per   evitare
qualsiasi abuso relativo ai summenzionati privilegi o immunita'. 
    4. Il Direttore  ha  il  diritto  e  il  dovere  di  revocare  le
immunita' al suo  personale  qualora  ritenesse  che  tali  immunita'
ostacolino il normale corso  della  giustizia  e  che  sia  possibile
revocarle senza pregiudicare gli interessi  dell'ICGEB.  Soltanto  il
Consiglio dei Governatori ha il diritto di revocare  l'immunita'  del
Direttore. Il Centro dovra' comunicare alle autorita'  competenti  la
revoca delle immunita' il piu' presto possibile e al piu' tardi entro
un mese.