Articolo 18 Disposizioni speciali 1. Fatti salvi i loro privilegi e le loro immunita', tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunita' ai sensi del presente Accordo hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica Italiana e non devono interferire negli affari interni dello Stato. 2. I privilegi e le immunita' concessi con il presente Accordo non sono concessi a vantaggio personale dei beneficiari. Essi sono unicamente concessi nell'interesse del Centro, specialmente per garantire in ogni circostanza la liberta' di azione e la completa indipendenza delle persone interessate. 3. Il Centro coopera sempre con le autorita' competenti per facilitare l'applicazione delle leggi italiane e per evitare qualsiasi abuso relativo ai summenzionati privilegi o immunita'. 4. Il Direttore ha il diritto e il dovere di revocare le immunita' al suo personale qualora ritenesse che tali immunita' ostacolino il normale corso della giustizia e che sia possibile revocarle senza pregiudicare gli interessi dell'ICGEB. Soltanto il Consiglio dei Governatori ha il diritto di revocare l'immunita' del Direttore. Il Centro dovra' comunicare alle autorita' competenti la revoca delle immunita' il piu' presto possibile e al piu' tardi entro un mese.