(Accordo-art. 21)
                             Articolo 21 
 
             Entrata in vigore, rettifica e conclusione 
 
    1. Il presente Accordo entra in vigore alla data  della  conferma
di ricezione della seconda delle due notifiche con cui  le  Parti  si
saranno comunicate reciprocamente il  completamento  delle  procedure
interne necessarie per la sua entrata in vigore. 
    2. Il  presente  Accordo  puo'  essere  modificato  con  consenso
scritto. 
    3. Il presente Accordo puo' essere risolto da una qualsiasi delle
due Parti mediante notifica scritta all'altra Parte e si  concludera'
sei mesi dopo il ricevimento di tale notifica. A prescindere da  tale
eventuale avviso di risoluzione,  il  presente  Accordo  restera'  in
vigore fino al completo adempimento o alla conclusione di  tutti  gli
obblighi assunti in virtu' del presente Accordo. 
    In fede  di  quanto  summenzionato,  i  sottoscritti,  legalmente
nominati  rappresentanti  delle  Parti,  hanno  firmato  il  presente
Accordo. 
    Fatto a Roma il 21 giugno 2021, in due originali, ciascuno  nelle
lingue italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. 
              Parte di provvedimento in formato grafico