(Accordo-art. 5)
                             Articolo 5 
 
                           Responsabilita' 
 
    1. La responsabilita' internazionale che deriva  dalle  attivita'
del Centro sul territorio italiano,  comprese  quelle  risultanti  da
qualsiasi atto od omissione da parte di  rappresentanti,  membri  del
personale, esperti o qualsiasi altra persona impiegata dal  Centro  e
nell'esercizio delle proprie funzioni, ricade interamente sul  Centro
e non sara' a carico del Governo. 
    2. Il Centro indennizzera' il Governo contro: 
      a. Qualsiasi perdita o danno a qualsiasi proprieta' che sia  di
proprieta', possesso o in custodia del Governo, causati  da  condotta
dolosa o  negligenza  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni  o  in
relazione allo stesso da parte di un rappresentante, di un membro del
personale, di un esperto o da qualsiasi altra persona  impiegata  dal
Centro; e 
      b.  Qualsiasi  perdita  subita  dal  Governo  per  aver  dovuto
compensare una terza parte per la perdita o il  danneggiamento  della
proprieta' di quest'ultimo o per lesioni personali, derivanti da dolo
o negligenza nell'esercizio delle proprie  funzioni  o  in  relazione
allo  stesso  da  parte  di  un  rappresentante,  di  un  membro  del
personale, di un esperto o da qualsiasi altra persona  impiegata  dal
Centro.