Articolo 5 Responsabilita' 1. La responsabilita' internazionale che deriva dalle attivita' del Centro sul territorio italiano, comprese quelle risultanti da qualsiasi atto od omissione da parte di rappresentanti, membri del personale, esperti o qualsiasi altra persona impiegata dal Centro e nell'esercizio delle proprie funzioni, ricade interamente sul Centro e non sara' a carico del Governo. 2. Il Centro indennizzera' il Governo contro: a. Qualsiasi perdita o danno a qualsiasi proprieta' che sia di proprieta', possesso o in custodia del Governo, causati da condotta dolosa o negligenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in relazione allo stesso da parte di un rappresentante, di un membro del personale, di un esperto o da qualsiasi altra persona impiegata dal Centro; e b. Qualsiasi perdita subita dal Governo per aver dovuto compensare una terza parte per la perdita o il danneggiamento della proprieta' di quest'ultimo o per lesioni personali, derivanti da dolo o negligenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in relazione allo stesso da parte di un rappresentante, di un membro del personale, di un esperto o da qualsiasi altra persona impiegata dal Centro.