(Accordo-art. 7)
                             Articolo 7 
 
                      Inviolabilita' del Centro 
 
    1. Il Centro e' inviolabile e le sue proprieta' e  i  suoi  beni,
ovunque situati e da chiunque detenuti,  godono  della  immunita'  di
giurisdizione salvo nei casi in cui esso  abbia  espressamente  fatto
rinuncia a tale immunita' in conformita' alla  Convenzione  Generale.
Resta tuttavia  inteso  che  tale  rinuncia  all'immunita'  non  puo'
estendersi alle misure esecutive. 
    2.  Nessun  funzionario  del  Governo  o  chiunque  eserciti  una
pubblica funzione  sul  territorio  della  Repubblica  Italiana  puo'
entrare nella sede del Centro per  esercitarvi  le  proprie  funzioni
senza il consenso del  Direttore  e  alle  condizioni  approvate  dal
Direttore. In caso  di  incendio  o  di  altra  emergenza  che  esiga
immediate azioni di protezione, il consenso del Direttore a qualsiasi
ingresso necessario nella  sede  del  Centro  si  riterra'  presunto,
qualora quest'ultimo non possa essere raggiunto tempestivamente. 
    3. I locali del Centro non devono essere utilizzati in alcun modo
incompatibile con gli scopi  e  le  finalita'  dell'ICGEB,  stabiliti
negli articoli 2 e 3 del suo Statuto. 
    4. Gli archivi del Centro, e in generale tutti i  documenti  e  i
materiali messi a disposizione, appartenenti al Centro  o  utilizzati
dal Centro, ovunque situati in Italia e da  chiunque  detenuti,  sono
inviolabili.