Articolo 7 Inviolabilita' del Centro 1. Il Centro e' inviolabile e le sue proprieta' e i suoi beni, ovunque situati e da chiunque detenuti, godono della immunita' di giurisdizione salvo nei casi in cui esso abbia espressamente fatto rinuncia a tale immunita' in conformita' alla Convenzione Generale. Resta tuttavia inteso che tale rinuncia all'immunita' non puo' estendersi alle misure esecutive. 2. Nessun funzionario del Governo o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana puo' entrare nella sede del Centro per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Direttore e alle condizioni approvate dal Direttore. In caso di incendio o di altra emergenza che esiga immediate azioni di protezione, il consenso del Direttore a qualsiasi ingresso necessario nella sede del Centro si riterra' presunto, qualora quest'ultimo non possa essere raggiunto tempestivamente. 3. I locali del Centro non devono essere utilizzati in alcun modo incompatibile con gli scopi e le finalita' dell'ICGEB, stabiliti negli articoli 2 e 3 del suo Statuto. 4. Gli archivi del Centro, e in generale tutti i documenti e i materiali messi a disposizione, appartenenti al Centro o utilizzati dal Centro, ovunque situati in Italia e da chiunque detenuti, sono inviolabili.