Articolo 10 Cooperazione transfrontaliera 1. La frontiera terrestre italo-francese costituisce un bacino di vita interconnesso, in cui le popolazioni italiana e francese condividono un destino comune. Le Parti s'impegnano a facilitare la vita quotidiana degli abitanti di questi territori. 2. Le Parti dotano le collettivita' frontaliere e gli organismi di cooperazione frontaliera di competenze appropriate per rendere gli scambi e la cooperazione piu' dinamici. Esse sostengono i progetti che favoriscono l'integrazione di questo spazio e la realizzazione del suo potenziale umano, economico e ambientale, in linea con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e con quelli della politica di coesione europea. Esse rafforzano in particolare la cooperazione transfrontaliera in materia di sanita' e d'interventi di soccorso alle persone. Esse adottano le modifiche regolamentari e sottopongono ai rispettivi parlamenti le modifiche legislative necessarie per eliminare gli ostacoli alla cooperazione frontaliera, incluso per la creazione di servizi pubblici comuni in materia sociale, sanitaria, ambientale, di energia, d'istruzione, culturale e di trasporti. Le Parti incoraggiano il dialogo tra amministrazioni e parlamenti sul recepimento del diritto europeo al fine di evitare eventuali conseguenze pratiche pregiudizievoli per gli scambi nei bacini di vita frontaliera legate a differenze significative nelle misure adottate a titolo nazionale. 3. Le Parti approfondiscono la loro cooperazione in materia di sicurezza, in particolare attraverso scambi di personale e favorendo la realizzazione di operazioni comuni o coordinate. 4. Le Parti si adoperano per lo sviluppo sempre piu' integrato di una rete di trasporti transfrontaliera ferroviaria, stradale e marittima. Esse riconoscono l'interesse strategico dello sviluppo coordinato e sostenibile della mobilita' ferroviaria transalpina. In questo spirito, le Parti riconoscono il ruolo fondamentale assicurato dalle competenti Conferenze intergovernative settoriali. 5. Le Parti favoriscono la formazione dei parlanti bilingue in italiano e in francese nelle regioni frontaliere, valorizzando in tal modo l'uso delle due lingue nella vita quotidiana. 6. Le Parti studiano congiuntamente le evoluzioni dello spazio frontaliero, mettendo in rete i loro organismi di osservazione territoriale. 7. Un Comitato di cooperazione frontaliera, presieduto dai ministri competenti delle Parti, riunisce rappresentanti delle autorita' locali, delle collettivita' frontaliere e degli organismi di cooperazione frontaliera, dei parlamentari e delle amministrazioni centrali. Il Comitato, che si riunisce almeno una volta l'anno, puo' proporre dei progetti di cooperazione frontaliera in tutti gli ambiti delle politiche pubbliche, suggerendo soluzioni per la loro realizzazione, ivi incluse, a seconda dei casi, delle soluzioni convenzionali, legislative o regolamentari. Senza pregiudizio per le competenze delle autorita' nazionali preposte alla gestione delle crisi, il Comitato puo' riunirsi, a richiesta di una delle Parti, anche nel caso di una crisi suscettibile d'incidere sui due lati del confine, al fine di consultarsi, nel formato appropriato, sulle misure piu' adeguate.