(Trattato-art. 10)
                             Articolo 10 
 
                    Cooperazione transfrontaliera 
 
1. La frontiera terrestre italo-francese  costituisce  un  bacino  di
vita  interconnesso,  in  cui  le  popolazioni  italiana  e  francese
condividono un destino comune. Le Parti s'impegnano a  facilitare  la
vita quotidiana degli abitanti di questi territori. 
 
2. Le Parti dotano le collettivita' frontaliere e  gli  organismi  di
cooperazione frontaliera di competenze appropriate  per  rendere  gli
scambi e la cooperazione piu' dinamici. Esse  sostengono  i  progetti
che favoriscono l'integrazione di questo spazio  e  la  realizzazione
del suo potenziale umano, economico e ambientale, in  linea  con  gli
obiettivi dello sviluppo sostenibile e con quelli della  politica  di
coesione europea. Esse  rafforzano  in  particolare  la  cooperazione
transfrontaliera in materia di sanita'  e  d'interventi  di  soccorso
alle persone. Esse adottano le modifiche regolamentari e sottopongono
ai rispettivi parlamenti  le  modifiche  legislative  necessarie  per
eliminare gli ostacoli alla cooperazione frontaliera, incluso per  la
creazione di servizi pubblici comuni in materia  sociale,  sanitaria,
ambientale, di energia, d'istruzione, culturale e  di  trasporti.  Le
Parti incoraggiano il dialogo tra amministrazioni  e  parlamenti  sul
recepimento  del  diritto  europeo  al  fine  di  evitare   eventuali
conseguenze pratiche pregiudizievoli per gli  scambi  nei  bacini  di
vita frontaliera  legate  a  differenze  significative  nelle  misure
adottate a titolo nazionale. 
 
3. Le Parti  approfondiscono  la  loro  cooperazione  in  materia  di
sicurezza, in particolare attraverso scambi di personale e  favorendo
la realizzazione di operazioni comuni o coordinate. 
 
4. Le Parti si adoperano per lo sviluppo sempre piu' integrato di una
rete di trasporti transfrontaliera ferroviaria, stradale e marittima.
Esse riconoscono l'interesse strategico dello sviluppo  coordinato  e
sostenibile  della  mobilita'  ferroviaria  transalpina.  In   questo
spirito, le Parti riconoscono il ruolo fondamentale assicurato  dalle
competenti Conferenze intergovernative settoriali. 
 
5. Le Parti  favoriscono  la  formazione  dei  parlanti  bilingue  in
italiano e in francese nelle regioni frontaliere, valorizzando in tal
modo l'uso delle due lingue nella vita quotidiana. 
 
6. Le  Parti  studiano  congiuntamente  le  evoluzioni  dello  spazio
frontaliero, mettendo  in  rete  i  loro  organismi  di  osservazione
territoriale. 
 
7. Un Comitato di cooperazione frontaliera, presieduto  dai  ministri
competenti  delle  Parti,  riunisce  rappresentanti  delle  autorita'
locali,  delle  collettivita'  frontaliere  e  degli   organismi   di
cooperazione frontaliera, dei parlamentari  e  delle  amministrazioni
centrali. Il Comitato, che si riunisce almeno una volta l'anno,  puo'
proporre dei progetti di cooperazione frontaliera in tutti gli ambiti
delle  politiche  pubbliche,  suggerendo  soluzioni   per   la   loro
realizzazione, ivi incluse,  a  seconda  dei  casi,  delle  soluzioni
convenzionali, legislative o regolamentari. Senza pregiudizio per  le
competenze delle autorita' nazionali  preposte  alla  gestione  delle
crisi, il Comitato puo' riunirsi, a richiesta  di  una  delle  Parti,
anche nel caso di una crisi suscettibile d'incidere sui due lati  del
confine, al fine  di  consultarsi,  nel  formato  appropriato,  sulle
misure piu' adeguate.