(Trattato-art. 11)
                             Articolo 11 
 
                           Organizzazione 
 
1.  Le   Parti   organizzano   con   cadenza   annuale   un   Vertice
intergovernativo. In tale occasione, esse verificano l'attuazione del
presente Trattato ed esaminano ogni questione prioritaria d'interesse
reciproco.  Ove  possibile,  le  riunioni  di  coordinamento   e   di
concertazione previste dal presente Trattato a  livello  ministeriale
si tengono ai margini del Vertice. Un  resoconto  e'  presentato  dai
ministri  competenti  di  fronte  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri della Repubblica Italiana e al Presidente  della  Repubblica
Francese. 
 
2. Un programma di lavoro  indicativo  permette,  quale  mezzo  della
cooperazione italo-francese, di precisare gli obiettivi  delle  forme
di cooperazione  bilaterale  previste  dal  presente  Trattato.  Tale
programma e' oggetto di un esame  periodico  e,  ove  necessario,  e'
adattato senza ritardo agli obiettivi fissati di comune accordo. 
 
3. Un membro di Governo di uno dei due Paesi prende parte, almeno una
volta per trimestre  e  in  alternanza,  al  Consiglio  dei  Ministri
dell'altro Paese. 
 
4. E' istituito, a livello dei Segretari Generali dei Ministeri degli
Affari  Esteri,  un   Comitato   strategico   paritetico   incaricato
dell'attuazione del presente Trattato e del programma di lavoro. Esso
definisce, in collegamento con  gli  altri  ministeri  coinvolti,  le
strategie   e   le   azioni   comuni   e   formula    raccomandazioni
sull'attuazione  degli  impegni  assunti  nel  quadro  del   presente
Trattato, di  cui  monitora  e  valuta  l'applicazione.  Il  Comitato
strategico paritetico si riunisce una volta l'anno prima del  Vertice
intergovernativo. 
 
5. Le Parti s'impegnano a promuovere, con  apposite  intese  tecniche
tra le amministrazioni interessate, scambi di funzionari con  cadenze
regolari e attivita' di formazione congiunte. 
 
6.  Nell'ambito  dei  processi  di  trasformazione   della   pubblica
amministrazione, le Parti rafforzano la loro cooperazione  bilaterale
attraverso incontri regolari e  progetti  comuni  tra  le  rispettive
amministrazioni pubbliche su temi d'interesse comune, in  particolare
la formazione, la digitalizzazione,  l'attrattivita'  della  pubblica
amministrazione,    la    parita'     di     genere,     l'evoluzione
dell'organizzazione del lavoro e la conciliazione tra vita  personale
e vita professionale. 
 
7. Il  presente  Accordo  sara'  attuato  nel  rispetto  del  diritto
internazionale    applicabile    e    degli    obblighi     derivanti
dall'appartenenza di entrambe le Parti all'Unione Europea.