(Trattato-art. 12)
                             Articolo 12 
 
                         Disposizioni finali 
 
1. Le divergenze o le  controversie  relative  all'interpretazione  e
all'applicazione del Trattato sono risolte in via amichevole  tramite
consultazioni e negoziati diretti tra le Parti. 
 
2. Ciascuna Parte  notifica  all'altra  Parte  la  conclusione  delle
procedure interne previste  per  l'entrata  in  vigore  del  presente
Trattato, che  avra'  effetto  dal  primo  giorno  del  secondo  mese
seguente la data di ricezione dell'ultima notifica. 
 
3. Il Trattato ha durata indeterminata, fatta salva  la  facolta'  di
ciascuna Parte di denunciarlo con un preavviso di almeno dodici  mesi
per via diplomatica. In questo caso, il Trattato cessa di  essere  in
vigore al compimento di sei mesi dopo  la  data  di  ricezione  della
denuncia. Tale denuncia non mette in causa i diritti e  gli  obblighi
delle Parti derivanti dai progetti avviati nel  quadro  del  presente
Trattato. 
 
4. Il Trattato puo' essere emendato o integrato per iscritto  con  il
consenso delle Parti. Gli emendamenti e le  integrazioni  entrano  in
vigore secondo le previsioni di cui al paragrafo 2. 
 
Fatto il 26 novembre 2021 a Roma in due esemplari originali, ciascuno
in lingua italiana e francese, le  due  versioni  facenti  ugualmente
fede. 
 
    Per la Repubblica Italiana       Per la Repubblica Francese       
 
              Parte di provvedimento in formato grafico