Articolo 12 Disposizioni finali 1. Le divergenze o le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del Trattato sono risolte in via amichevole tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti. 2. Ciascuna Parte notifica all'altra Parte la conclusione delle procedure interne previste per l'entrata in vigore del presente Trattato, che avra' effetto dal primo giorno del secondo mese seguente la data di ricezione dell'ultima notifica. 3. Il Trattato ha durata indeterminata, fatta salva la facolta' di ciascuna Parte di denunciarlo con un preavviso di almeno dodici mesi per via diplomatica. In questo caso, il Trattato cessa di essere in vigore al compimento di sei mesi dopo la data di ricezione della denuncia. Tale denuncia non mette in causa i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dai progetti avviati nel quadro del presente Trattato. 4. Il Trattato puo' essere emendato o integrato per iscritto con il consenso delle Parti. Gli emendamenti e le integrazioni entrano in vigore secondo le previsioni di cui al paragrafo 2. Fatto il 26 novembre 2021 a Roma in due esemplari originali, ciascuno in lingua italiana e francese, le due versioni facenti ugualmente fede. Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica Francese Parte di provvedimento in formato grafico